Senza l'adozione di norme e linee guida o protocolli d'intesa tra le parti: nessun obbligo dei Comuni per le prestazioni sanitarie

Redazione Scientifica
12 Agosto 2020

Il trasporto presso i centri di riabilitazione, in quanto inscindibilmente collegato alla prestazione sanitaria riabilitativa, è attratto funzionalmente alle competenze delle AUSL...

Il trasporto presso i centri di riabilitazione, in quanto inscindibilmente collegato alla prestazione sanitaria riabilitativa, è attratto funzionalmente alle competenze delle AUSL e il costo dello stesso deve essere ripartito sulla base di protocolli d'intesa con i Comuni interessati (l. n. 104 del 1992). Le Regioni devono elaborare, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi della l. 8 giugno 1990, n. 142, art. 27. Fino alla completa attuazione dei piani, le Regioni e gli enti locali devono assicurare i servizi già istituiti (l. n. 104 del 1992). Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi del d.lgs.31 marzo 1998, n. 112, art. 3, comma 2. La Regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza (l. n. 502 del 1992). Pertanto, a fronte dell'obbligo di legge che pone il costo dei servizi in esame a carico di Comune e ASL, è comunque necessaria l'adozione di norme e linee guida regionali che stabiliscano il quomodo nonché di protocolli di intesa tra le parti, senza i quali nessuna obbligazione può essere legittimamente unilateralmente posta a carico del Comune.

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