Necessità dell’esame sia del ricorso principale sia del ricorso incidentale

Redazione Scientifica
11 Agosto 2020

I principi fissati dalla Corte di giustizia (cfr. in particolare sent. del 5 settembre 2019, C-333/18 - Lombardi Srl) conducono a ritenere che nei giudizi di impugnazione di atti di procedure di...

I principi fissati dalla Corte di giustizia (cfr. in particolare sent. del 5 settembre 2019, C-333/18 - Lombardi Srl) conducono a ritenere che nei giudizi di impugnazione di atti di procedure di affidamento di contratti pubblici l'interesse ad agire in giudizio può avere sostanza in un'utilità non immediatamente ritraibile dalla decisione di accoglimento del ricorso, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale in relazione all'art. 100 cpc, ma può essere anche intermediato dall'esercizio di un potere amministrativo di cui sia paradigmatico il carattere discrezionale, quale quello di autotutela; pertanto, fino a che un'esclusione non si sia consolidata, per effetto di un provvedimento dell'amministrazione non impugnato o la cui impugnazione sia stata respinta con sentenza definitiva, non è possibile pregiudicare il diritto ad un ricorso efficace, secondo il diritto europeo sugli appalti pubblici, sulla base della posizione in gara del concorrente e dell'ordine con cui in sede giurisdizionale i ricorsi sono trattati, perché deve comunque essere considerato il suo interesse strumentale alla rinnovazione della gara, ancorché condizionato dal potere di autotutela della stazione appaltante, con la necessaria conseguenza, in tale ottica, che le contrapposte impugnative proposte a mezzo del ricorso principale e di quello incidentale debbono essere entrambe esaminate.

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