Scioglimento della comunione legale e condanna al pagamento della quota dei beni in essa già ricompresi
04 Settembre 2020
La Corte di Cassazione ha affermato che il sopravvenuto scioglimento della comunione legale non impedisce ad uno dei coniugi, che abbia inizialmente chiesto, in via giudiziale, la condanna dell'altro a rimettere in proprietà comune un certo importo sottratto indebitamente, di domandare poi il pagamento diretto della propria quota. La pronuncia precisa all'uopo che il coniuge, che si assume leso non incorre nel divieto di domanda nuova se chiede in corso di causa il pagamento diretto nei termini di cui sopra. Rimane peraltro salvo il diritto dell'altro coniuge ad opporsi a detta domanda “non perché sia nuova, ma facendo valere il proprio interesse a ricostituire la comunione in vista della divisione, in modo da regolare in quella sede i rapporti di dare e avere, invece di pagare la quota del compartecipe fuori delle operazioni divisionali”. Ciò in quanto, cessato il regime legale tra i coniugi, rimane intatta la contitolarità dei cespiti fino alla divisione. Nel caso di specie, il marito aveva alienato, prima della separazione personale, strumenti finanziari acquistati in regime di comunione legale, trattenendo interamente il prezzo, nel presupposto della natura personale degli strumenti, rinvenienti da provviste importate tramite lo scudo fiscale, esclusa invece in tutti i gradi di giudizio. |