La procedura di marcatura temporale della documentazione di gara nelle aste elettroniche

Redazione Scientifica
29 Luglio 2020

La procedura di marcatura temporale (id est: di attribuzione di un protocollo informatico univoco all'offerta economica, al fine di sigillarne...

La procedura di marcatura temporale (id est: di attribuzione di un protocollo informatico univoco all'offerta economica, al fine di sigillarne e cristallizzarne i contenuti nelle more del suo caricamento o “upload” nel sistema della stazione appaltante) intende evitare che un operatore economico predisponga una pluralità di offerte economiche, firmandole digitalmente ed apponendo, così, una marca temporale a ciascuna di esse, senza, però, inserire nella piattaforma della stazione appaltante – al momento del caricamento in essa della documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica – l'esatto numero seriale di alcuna delle offerte predisposte; quindi, dopo averle conservate tutte nel suo computer, proceda, all'atto di caricare l'offerta economica sulla piattaforma, a scegliere tra di esse l'offerta che a quel momento meglio gli aggrada.

La procedura di presentazione delle offerte prevista dalla legge di gara che include tale prescrizione, dunque, ha una sua ragione giustificativa tutt'altro che peregrina.

La circostanza che si tratti di una procedura complessa nulla toglie al fatto che con detta procedura la lex specialis persegue il fine – conforme alla legge – della garanzia della presentazione di offerte inviolabili, immodificabili ed univoche (C.d.S., Sez. III, n. 4050/2016, cit.).

È, infatti, evidente che, in difetto dell'esatta indicazione del numero seriale di marcatura temporale, l'offerta economica del concorrente risulti affetta da un vizio radicale, non essendo la stessa neppure univocamente identificabile, con il ché è da escludere anche la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, dovendo rinvenirsi la norma di legge che in ipotesi del genere impone l'esclusione del concorrente nell'art. 83, comma 9, del Codice, lì dove prevede l'impossibilità del soccorso istruttorio per sanare le irregolarità essenziali dell'offerta economica (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 27 gennaio 2020 n. 680; Sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344; C.G.A.R.S., Sez. Giur., 5 novembre 2018, n. 701); e nel caso in esame ci si trova certamente dinanzi ad un'irregolarità essenziale dell'offerta economica, poiché essa è tale da non consentire neppure di identificare l'offerta medesima.

Trattandosi di vizio dell'offerta economica, per esso l'art. 83, comma 9, del Codice non consente l'esperimento del soccorso istruttorio, cosicché anche la doglianza di difetto di istruttoria, per la mancata concessione alla ditta della possibilità di “regolarizzare” il numero seriale in un momento anteriore all'apertura delle buste, è priva di fondamento.

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