Sulle conseguenze derivanti dall'abrogazione del rito super accelerato

Redazione Scientifica
06 Settembre 2020

A seguito della disposizione abrogante di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 32 del 2019, conv. in legge n. 55 del 2019, è venuta meno l'autonoma rilevanza attribuita...

A seguito della disposizione abrogante di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 32 del 2019, conv. in legge n. 55 del 2019, è venuta meno l'autonoma rilevanza attribuita per legge (mediante una deroga espressa al principio generale della non immediata possibilità di tutela degli interessi strumentali) dall'art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm. all'interesse procedimentale alla corretta formazione della platea dei concorrenti prima dell'esame delle offerte (su cui cfr. Cons. Stato, ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4) che ha consentito, nella vigenza della norma, di anticipare la tutela giurisdizionale nei confronti di atti appartenenti ad una fase endo-procedimentale. A seguito della soppressione immediata della disposizione, nei processi iniziati dopo l'abrogazione (cioè dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, e, prima ancora, già dopo l'entrata in vigore del decreto legge) l'interesse ad agire è invece regolato secondo i principi generali, cioè avendo riguardo all'interesse sostanziale di cui sono titolari gli operatori economici partecipanti alla gara a conseguire l'aggiudicazione e quindi a fare valere i vizi delle altrui ammissioni, quando queste -all'esito della procedura- risultino effettivamente lesive nei loro confronti; pertanto, venuto meno l'onere dell'impugnazione immediata dell'atto di ammissione di un concorrente per carenza dei requisiti soggettivi, l'atto da impugnarsi dall'operatore economico, che non sia stato escluso dalla gara, è l'aggiudicazione, anche quando si assuma viziata per illegittimità derivata dall'illegittimità dell'ammissione, atteso che l'effetto lesivo dell'interesse sostanziale a conseguire il “bene della vita” dell'aggiudicazione si produce infatti con l'affidamento dell'appalto in favore altrui, determinando l'insorgenza dell'interesse ad agire ex art. 100 Cod. proc. civ. al fine di conseguirne l'annullamento.

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