Limite cronologico di rilevanza delle condotte e principio di proporzionalità

Redazione Scientifica
06 Agosto 2020

Secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali (si veda, di recente, Cons. Stato, V, 12 marzo 2020, n. 1774, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme), le norme di cui all‘art. 80...

Secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali (si veda, di recente, Cons. Stato, V, 12 marzo 2020, n. 1774, ed ivi ulteriore giurisprudenza conforme), le norme di cui all‘art. 80, in particolare al comma 5, lett. c), ultimo inciso, e all'art. 85 (sul contenuto del documento di gara unico europeo), del Codice dei contratti pubblici, pongono a carico degli operatori economici che partecipano a procedure di evidenza pubblica un'ampia gamma di oneri dichiarativi e informativi, il cui corretto adempimento è finalizzato a garantire che la stazione appaltante acquisisca la conoscenza di tutte le circostanze riferibili all'offerente che – seppure non autonomamente rilevanti quali cause tipiche di esclusione - siano idonee a revocare in dubbio la sua affidabilità professionale o integrità, la cui valutazione è espressamente riservata all'amministrazione.

La portata applicativa della norma è, quindi, idonea a ricomprendere “ogni condotta, collegata all'esercizio dell'attività professionale, contraria a un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa” (come ulteriormente specificato da Cons. Stato, III, 5 settembre 2017, n. 4192). La conoscenza dei fatti oggetto degli obblighi dichiarativi costituisce, infatti, il necessario presupposto per l'esercizio del giudizio circa la esistenza delle cause di esclusione (giudizio discrezionale, nel caso di cui alla lett. c) dell'art. 80, comma 5; vincolato in altre ipotesi, quali quelle di cui alle lett. a) e b), del comma 1, del medesimo articolo).

La giurisprudenza, peraltro, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 80, comma 5, lett. c), ha sottolineato come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse un evidente contrasto con il principio di proporzionalità, per la possibilità riconosciuta all'amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che - per il tempo trascorso – non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico (in tal senso Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171); pertanto, si è ritenuto che detto onere non dovesse estendersi oltre i tre anni precedenti da computarsi a ritroso dalla data del bando, conformemente al limite temporale fissato dall'art. 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE.

Tale canone interpretativo deve intendersi applicabile anche ai contratti subsoglia in base al principio di proporzionalità richiamato espressamente dall'art. 30 del Codice.

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