L'avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento ai c.d. requisiti di punta

Redazione Scientifica
25 Agosto 2020

L'avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento ai c.d. requisiti di punta. Il requisito del contratto di punta, invero, deve essere...

L'avvalimento plurimo o frazionato non può essere consentito con riferimento ai c.d. requisiti di punta. Il requisito del contratto di punta, invero, deve essere necessariamente soddisfatto da una singola impresa, in quanto è espressione di una qualifica funzionale non frazionabile, perché come reiteratamente chiarito in giurisprudenza (Cons. Stato, V, 12 dicembre 2019, n.284), “attesta una esperienza qualificata nell'ambito dello specifico servizio oggetto della gara”. La stessa Corte di Giustizia U.E. (Sez. V, sentenza 10 ottobre 2013 -causa C-94/12) ha chiarito che lo Stato può certamente imporre, con legge, che vi sia un unico titolare del requisito di punta, non ritenendo in contrasto con il diritto dell'Unione un eventuale divieto inerente al cd avvalimento frazionato del requisito di punta, purché - sottolinea la Corte - lo Stato membro lo abbia previsto con legge.

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