Non può essere immediatamente escluso l'operatore che ha sostanzialmente adempiuto l'onere in altro documento ad essa allegato

Redazione Scientifica
27 Agosto 2020

L'obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta discende chiaramente dal combinato disposto dell'art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici...

L'obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta discende chiaramente dal combinato disposto dell'art. 95, comma 10, del codice dei contratti pubblici e dell'art. 83, comma 9, del medesimo, il quale non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l'offerta tecnica o economica. Tale onere non ha, però, carattere meramente formale o addirittura formalistico, ma è strumentale alla verifica – non suscettibile di recupero a posteriori attraverso il soccorso istruttorio, trattandosi di elementi dell'offerta – che la formulazione della proposta negoziale, da parte dell'operatore economico concorrente, abbia sostanzialmente tenuto conto dei relativi costi. Alla luce di tale rilievo, l'obbligo è da ritenere adempiuto qualora le giustificazioni preventive – pur attenendo alla valutazione dell'offerta in quanto anomala – se allegate contestualmenteall'offerta, pur se in busta separata, forniscano separataed immediataindicazione degli oneri in questione. Si tratta, con ciò, di mera irregolarità e non di incompletezza dell'offerta (posto che gli oneri sono in tal modo, di fatto, evidenziati, ancorché aliunde), per la quale non si giustifica il rigore, operante di regola, della preclusione alla postuma sanatoria, attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. Per l'effetto, prima di disporre l'automatica esclusione, la commissione deve procedere alla apertura della busta relativa alle giustificazioni preventive e verificare, in concreto, il rispetto sostanziale della regola di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

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