Modifiche marginali della lex specialis non implicano necessariamente la rinnovazione della pubblicazione di un nuovo bando

Redazione Scientifica
02 Settembre 2020

Le modifiche marginali della lex specialis (adeguamento della disciplina sugli oneri dichiarativi e indicazione sull'applicazione della clausola sociale) non obbligano la stazione appaltante a...

Le modifiche marginali della lex specialis (adeguamento della disciplina sugli oneri dichiarativi e indicazione sull'applicazione della clausola sociale) non obbligano la stazione appaltante a procedere alla rinnovazione della pubblicazione di un nuovo bando ed alla fissazione del termine dilatorio di cui all'art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016 ai fini della presentazione delle offerte, essendo sufficienti forme di pubblicità e di dilazione dei termini congrue (nella specie le modifiche consistevano nel solo richiamo, fra le cause d'esclusione, all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, per come modificato dall'art. 5, comma 1, d.l. n. 135 del 2018 in luogo, cioè, della previgente e omnicomprensiva lett. c) del medesimo comma 5, dal che conseguiva la necessità d'inserire fra le dichiarazioni di gara da parte dei concorrenti il riferimento all'assenza delle cause escludenti secondo la nuova formulazione di legge).

Ciò vale anche per il caso di modifiche non particolarmente rilevanti sulla clausola sociale, le quali, implicano - ai sensi dell'art. 73, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 - il solo differimento del termine per la presentazione delle offerte, non già la pubblicazione di un nuovo bando di gara e la soggezione al termine di cui all'art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016.

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