La revocazione tacita della precedente revoca espressa del testamento: limiti di ammissibilità

09 Settembre 2020

La formulazione letterale dell'art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa (fatta salva l'ipotesi in cui la revoca per incompatibilità derivi...
Massima

La formulazione letterale dell'art. 681 c.c., che tendenzialmente preclude la revocazione tacita della precedente revoca espressa (fatta salva l'ipotesi in cui la revoca per incompatibilità derivi dalla redazione di un successivo testamento, e quindi dalla formazione di un atto che abbia le forme stabilite dall'art. 680 c.c.), impone di dover aderire alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alle altre fattispecie di revoca tacita, ed in particolare a quella contemplata dall'art. 684 c.c., dovendosi escludere, una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, che la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione, possa far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.

Il caso

Tizia, deducendo la propria qualità di erede di Tizione sulla base di un testamento olografo del 1997, agiva in giudizio per far dichiarare la invalidità di due procure speciali a vendere i diritti su di un fabbricato conferite da Tizione a Caio, il quale aveva successivamente perfezionato le vendite in favore di sé medesimo nonché dei suoi figli, senza fornire alcun rendiconto della gestione, di tal che Tizia chiedeva dichiararsi l'invalidità anche degli atti di compravendita.

Caio ed i figli si costituivano in giudizio eccependo il difetto della legittimazione ad agire in capo a Tizia, stante l'avvenuta revocazione del menzionato testamento del 1997 contenuta in una lettera raccomandata ricevuta nel 1998 che prevedeva anche la nomina di un nuovo erede universale.

Il Tribunale prima e la Corte di Appello poi rigettavano le pretese di Tizia, sottolineando come la lettera raccomandata avesse i requisiti di forma prescritti per l'olografo e quindi fosse idonea a determinare la revoca del primo testamento; la circostanza che detta lettera fosse stata prodotta in copia non era ostativa a siffatta conclusione, in quanto Tizia avrebbe dovuto procedere al disconoscimento della conformità della copia fotostatica all'originale, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2719 c.c., 214 e 215 c.p.c..

Tizia quindi ricorreva in Cassazione, rilevando, tra l'altro, che fosse onere dei convenuti dimostrare che la lettera del 1998 contenente la revoca del testamento del 1997 fosse ancora esistente alla data di apertura della successione in quanto, stante l'irreperibilità dell'originale della suddetta lettera del 1998, nulla impediva di ipotizzare che il testatore avesse successivamente distrutto l'originale, dopo averlo fotocopiato, al fine di pervenire alla revoca del – secondo - testamento (con ciò realizzandosi una revoca tacita - mediate la distruzione della lettera – della precedente revoca espressa).

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando in primo luogo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo cui le copie fotostatiche acquistano la stessa efficacia probatoria dell'originale laddove non disconosciute tempestivamente ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., come nel caso di specie.

Quanto al tema centrale della forma della revoca della revoca, la Corte ha rilevato che il testamento del 1998 redatto in forma epistolare non poteva intendersi revocato, aderendo alla tesi secondo cui ai fini della revoca tacita della revoca espressa del testamento non sarebbe possibile fare ricorso alla fattispecie di revoca tacita di cui all'art. 684 c.c. (come invece affermato dalla recente Cass. n. 8031/2019).

Peraltro, ha sottolineato la Corte, nel caso in esame non era stata prodotta alcuna prova della distruzione ovvero della cancellazione volontarie del testamento del 1998 da parte del testatore, uniche condotte in presenza delle quali si sarebbe potuta rinvenire quella concludenza comportamentale che avrebbe implicato, a mente del più recente arresto della giurisprudenza di legittimità, la revoca della revoca.

La questione

La questione in esame è la seguente: alla luce della formulazione letterale dell'articolo 681 c.c., in quali limiti è possibile ammettere la revocazione tacita di una precedente revoca espressa? In particolare, la mera irreperibilità dell'originale di un testamento, contenente la revoca espressa di un precedente testamento, può configurare un'ipotesi di revoca, peraltro in assenza di prove circa l'avvenuta distruzione o cancellazione da parte del testatore?

Le soluzioni giuridiche

La revocabilità del testamento è uno dei principi fondamentali del sistema successorio, funzionale a preservare la libera determinazione volitiva del testatore, intesa come libertà di orientare la devoluzione del proprio patrimonio, nonché di modificare la volontà già manifestata, fino al momento della morte. La revoca del testamento può essere espressa (art. 680 c.c.), tacita (artt. 682,684,685,686 c.c.) ovvero legale, per sopravvenienza di figli (art.687 c.c.). Sempre in ossequio al principio della centralità della volontà del testatore, la revoca può a sua volta essere oggetto di revocazione ai sensi dell'art. 681 c.c., con l'effetto di far rivivere le disposizioni precedenti.

Detta norma prevede che la revocazione di un testamento può a sua volta essere revocata sempre con le forme dell' articolo 680 c.c., ovvero con un nuovo testamento o con un atto ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni. Nel silenzio normativo ci si è interrogati circa l'ammissibilità di una revoca tacita della precedente revoca.

La giurisprudenza in diverse pronunce (cfr. Cass. n.1405/1968, Cass. civ., n.1260/1987, Cass. civ., n.19915/2012) ha fatto luogo ad un'interpretazione estensiva dell'art. 681 c.c., chiarendo che la norma si riferisce sia alla revoca espressa che a quella particolare fattispecie di revoca tacita dovuta alla redazione di un successivo testamento – e quindi di un atto avente le forme stabilite dall'art. 680 c.c. -contenente disposizioni incompatibili con quelle precedenti. Con la differenza che nel caso di revoca espressa (della precedente revoca) rivivono automaticamente le disposizioni già revocate (come testualmente disposto dall'art. 681 c.c.), mentre in caso di revoca tacita (della precedente revoca) occorre interpretare la volontà del testatore di far rivivere o meno le disposizioni revocate.

La sentenza in commento da una parte condivide siffatto orientamento, mentre dall'altra, pur nella consapevolezza della non unanimità di consensi che la soluzione riscuote in dottrina, non manifesta adesione all'ulteriore estensione delle ipotesi di revoca (tacita) della revoca anche alla fattispecie del comportamento concludente consistente nelle condotte di cui all'art. 684 c.c. (distruzione, cancellazione o lacerazione di un testamento), quale sostenuta di recente dalla Cassazione nell'ordinanza n. 8031/2019.

Peraltro, nella soluzione giuridica del caso, la Corte ha ritenuto irrilevante il suddetto principio affermato nel precedente del 2019, non sussistendo nella fattispecie in esame i presupposti per la relativa operatività. Infatti Tizia aveva soltanto prospettato, ed in maniera generica, l'ipotesi che il testatore avesse successivamente distrutto l'originale della lettera contenente la revoca dopo averlo fotocopiato, al fine di pervenire alla revoca dello stesso, senza fornirne prova concreta: anzi, essendo la missiva indirizzata alla stessa ricorrente ciò rendeva, a giudizio della Corte, anche inverosimile che lo stesso testatore potesse aver provveduto alla distruzione o cancellazione del documento, ormai fuoriuscito dalla sua sfera di disponibilità.

Osservazioni

La questione all'esame della Corte riguarda l'ammissibilità di forme, per la revocazione della revocazione delle disposizioni testamentarie, diverse da quella espressa indicata nell'art. 681 c.c., e segnatamente il rapporto esistente tra detta norma e l'art. 684 c.c.

Parte della dottrina sostiene la tassatività delle ipotesi stante il richiamo alle forme indicate nell'art. 680 c.c. escludendo, implicitamente, il tenore letterale dell'art. 681 c.c., la revoca tacita sul presupposto che sarebbe necessario un rigoroso formalismo per la validità di siffatta peculiare manifestazione di volontà.

La giurisprudenza di legittimità ha consentito un'interpretazione estensiva della norma, nei limiti sopra indicati. Nella pronuncia in esame, la Corte ha aderito a tale orientamento sottolineando che l'ipotesi del testamento successivo incompatibile costituisca il solo caso di revoca tacita della revoca del testamento legittima nel sistema successorio: in particolare non sarebbe idonea all'uopo la fattispecie dell'art. 684 c.c., che stabilisce una presunzione (relativa) di revocazione, totale o parziale, del testamento olografo laddove lo stesso sia stato distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte (salvo si provi che tali condotte siano state adottate da persona diversa dal testatore, ovvero che il testatore non ebbe l'intenzione di revocarlo).

Una volta che sia stata manifestata una volontà di revoca espressa, chiarisce la Corte, la successiva distruzione, lacerazione o cancellazione non possono far rivivere le disposizioni testamentarie revocate.

Al riguardo, la Corte ha richiamato la recente ordinanza n. 8031/2019 che, innovando rispetto alla più risalente giurisprudenza di legittimità, ha invece affermato che la revoca della revoca possa realizzarsi anche attraverso il comportamento concludente consistente nelle condotte di cui all'art.684 c.c., quale ipotesi di revoca sui generis: secondo tale prospettiva, vi sarebbe una differenza essenziale tra la revoca ex 684 c.c. e le altre ipotesi di revoca tacita, comportando la distruzione del testamento l'elisione della riconducibilità dell'atto al suo autore. In siffatta ordinanza, che peraltro non è stata esente da critiche in dottrina, la Corte ha affermato come sia lontano dal senso comune immaginare che la distruzione di un testamento revocante lasci in essere la revoca effettuata, concludendo nel senso che l'art. 681 c.c. impone la forma espressa solo per le revoche di revoca diverse dalla soppressione o alterazione del documento olografo, essendo l'art. 684 c.c. una norma speciale della quale non sarebbe necessario né possibile il coordinamento con l'art. 681 c.c.

Una siffatta interpretazione, tuttavia, non pare essere condivisa nella pronuncia in esame, nella quale al contrario viene data preminenza alla formulazione letterale dell'art. 681 c.c., in una materia, quale quella successoria, caratterizzata da un notevole formalismo stante la particolare delicatezza degli interessi tutelati.

Peraltro, pur alla luce dei principi espressi dalla pronuncia del 2019, la mera irreperibilità del testamento olografo, ricorrente nel caso di specie, non potrebbe comunque concretare una siffatta ipotesi di revoca tacita, stante la tassatività delle condotte riconducibili nell'alveo dell'art. 684 c.c., aventi pur sempre valore legale di comportamento concludente riconducibile in via presuntiva al testatore quale negozio di attuazione.

Guida all'approfondimento

Capozzi, Successioni e donazioni, Tomo II, 2015, 997;

Albanese, La revoca della revoca testamentaria, in Fam. Pers. Succ., 2009, 824.

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