Assegno divorzile e concreta verifica dell'attitudine dell'ex coniuge al lavoro

Redazione Scientifica
09 Settembre 2020

In tema di diritto all'assegno divorzile, l'attitudine dell'ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già sulla base di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

Questo il contenuto dell'ordinanza n. 18522/2020, depositata il 4 settembre.

La Corte respingeva la richiesta, proposta dall'ex marito, di revoca dell'assegno divorzile di euro 400, disposto a favore della ex moglie con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale.

Avverso la decisione l'ex marito propone ricorso lamentando che la ex moglie fosse in grado di cercare un'occupazione e di lavorare, incombendo sulla stessa almeno l'onere di provare l'impossibilità di trovare un impiego. Inoltre, il ricorrente, richiamando quanto stabilito dalla sentenza n. 789/2017 della Corte, sostiene che la sua situazione economica è aggravata dall'esistenza di figli avuti con un'altra donna.

La Cassazione, ritenendo inammissibile il ricorso, osserva che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha operato una valutazione in ordine all'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, posto che la donna negli anni aveva partecipato a concorsi e aveva accettato lavori a termine.

Inoltre, i Giudici rilevano che il riferimento alla decisione n. 789/2017 non è pertinente poiché, anzi, afferma che «il diritto alimentare del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a quello dei nuovi figli e che l'attitudine del coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche».
Pertanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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