Notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento a mezzo PEC a cura della cancelleria

10 Settembre 2020

Il ricorso per la dichiarazione di fallimento, anche in caso di società cancellata dal registro delle imprese, è notificato validamente ai sensi dell'art. 15, comma 3, legge fallimentare, all'indirizzo di posta elettronica certificata

Con l'ordinanza n. 18544 del 7 settembre 2020, il S.C. si pronuncia sulle modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del relativo decreto di fissazione di udienza, precisando che a tale procedimento si applica la disciplina speciale di cui all'art. 15, legge fallimentare e non la disciplina generale prevista dal codice di rito in tema di notificazioni.

Il caso. Con l'ordinanza in commento, il S.C. conferma le decisioni dei Giudici di merito che, nei precedenti gradi di giudizio, avevano ritenuto corretta la procedura di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza effettuata a mezzo PEC, anche in presenza di una società già cancellata dal registro delle imprese, comunque soggetta al fallimento ai sensi dell'art. 10 legge fallimentare. La società ricorrente, per contro, sosteneva la lesione del proprio diritto di difesa, posto che la notifica via PEC non avrebbe garantito - in caso di cancellazione della stessa dal registro delle imprese e contestuale morte del liquidatore - la possibilità di svolgimento del contraddittorio e, prima ancora, l'effettiva conoscibilità del ricorso. Tali argomentazioni vengono rigettate sul rilievo che la procedura di cui all'art. 15 legge fallimentare è espressamente prevista dalla legge, onerando - quindi - l'imprenditore alla conoscenza di quanto notificato via PEC, anche successivamente alla cancellazione (che non comporta l'automatica estinzione della casella di posta certificata).

Società cancellata e notifica del ricorso. Come visto nella massima, secondo il S.C., anche in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall., all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese. Qualora, per contro, per qualsiasi ragione non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, è possibile procedere alla notifica direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede. Secondo la Cassazione, la specialità e completezza di tale disciplina prevista nel procedimento per la dichiarazione di fallimento non patiscono una deroga per il caso in cui la società cancellata dal registro delle imprese sia già stata posta in liquidazione; va quindi escluso che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 e segg. o 145 c.p.c. (a seconda che l'impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società.

Notifica via PEC: non sussistono ulteriori adempimenti. Il procedimento testé descritto introduce una specifica modalità di notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, in forza della quale gravano sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo PEC e di indicare la sede dell'impresa nel registro delle imprese. Il legislatore, infatti, ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.
Fallimento ex art. 10 legge fallimentare: quale modalità di notifica? Come noto, secondo la previsione dell'art. 10 l. fall., una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione; ciò implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest'ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale. Di conseguenza, anche il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell'145. comma 1, c.p.c., e che qualora l'indirizzo PEC sia rimasto attivo e funzionante può darsi luogo alla notifica a tale recapito.

Notifica all'imprenditore individuale. Secondo una parte della giurisprudenza, peraltro, la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento di un'impresa individuale, con il pedissequo decreto di sua convocazione ex art. 15, l. fall., è ritualmente eseguita nei confronti della persona fisica dell'imprenditore, secondo le regole di cui agli artt. 138 e ss. c.p.c., attesa la totale identificazione esistente tra quest'ultimo e l'impresa.

Ulteriori modalità di notifica: quid iuris? Se la notifica via PEC del ricorso è la modalità ordinaria, vi è da chiedersi cosa accade in caso di notifica a mezzo ufficiale giudiziario o in altra modalità diversa dalla previsione di cui all'art. 15, l. fall.. Al riguardo, si è osservato - ad esempio - che la notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di notificazione, tramite polizia giudiziaria, non è inesistente, bensì nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare; sicché il vizio resta sanato ove la notifica sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l'atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, si sia costituito innanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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