L'informazione antimafia per il pericolo, “più probabile che non”, di infiltrazione mafiosa

Benedetta Valcastelli
10 Settembre 2020

Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla natura dell'informazione antimafia e sulla valutazione, da parte del Prefetto, prima, e del giudice amministrativo, in caso di impugnazione, circa i presupposti per l'applicazione della misura.

La questione giuridica. Il Consiglio di Stato torna a pronunciarsi sulla natura dell'informazione antimafia e sulla valutazione, da parte del Prefetto, prima, e del giudice amministrativo, in caso di impugnazione, circa i presupposti per l'applicazione della misura.

L'art. 84, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 definisce l'informazione antimafia come “l'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”.

Si tratta di un provvedimento amministrativo di natura preventiva adottato dal Prefetto in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

Tra gli effetti derivanti dall'informazione antimafia, vi è il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 67, comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011).

Presupposti del provvedimento interdittivo. Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali -secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale - sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; inoltre, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. Stato, Sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758; Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

Tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che, per giurisprudenza costante, può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (Cons. St. n. 7260 del 2010).

La regola probatoria. Nella specie, si censurava la risalenza nel tempo delle circostanze poste a fondamento dell'informativa e il rilievo secondo cui i dipendenti della società - risultati gravati da precedenti di polizia - non svolgevano più la propria attività presso la società.

In proposito, secondo il Consiglio di Stato, trova applicazione la regola probatoria del “più probabile che non”: “l'informativa antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di infiltrazione mafiosa”.

Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia. Del resto, lo stesso legislatore - art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 - ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori.

Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia in questa materia non sanziona perciò fatti, penalmente rilevanti, né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare una minaccia per la sicurezza pubblica, l'infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale, e la probabilità che siffatto "evento" si realizzi.

In altri termini, l'informazione antimafia riflette una funzione di “frontiera avanzata” nel continuo confronto tra Stato e anti-Stato e impone, a servizio delle Prefetture, un uso di strumenti, accertamenti, collegamenti, risultanze, necessariamente anche atipici come atipica, del resto, è la capacità, da parte delle mafie, di perseguire i propri fini. E solo di fronte ad un fatto inesistente od obiettivamente non sintomatico il campo valutativo del potere prefettizio, in questa materia, deve arrestarsi (Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758).

Sottolinea la sentenza che “Ciò che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento (Corte cost. n. 57 del 26 marzo 2020)”.

La natura cautelare e preventiva. È in questa prospettiva anticipatoria della difesa della legalità che si colloca il provvedimento di informativa antimafia al quale, infatti, è riconosciuta dalla giurisprudenza natura “cautelare e preventiva” (Cons. St., A.P., 6 aprile 2018, n. 3), comportando un giudizio prognostico circa probabili sbocchi illegali della infiltrazione mafiosa.

Il giudice amministrativo è, a sua volta, chiamato a valutare la gravità del quadro indiziario, posto a base della valutazione prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, e il suo sindacato sull'esercizio del potere prefettizio, con un pieno accesso ai fatti rivelatori del pericolo, consente non solo di sindacare l'esistenza o meno di questi fatti, che devono essere gravi, precisi e concordanti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa trae da quei fatti secondo un criterio che, necessariamente, è probabilistico per la natura preventiva, e non sanzionatoria, della misura in esame.

I possibili tentativi di infiltrazione. Nel caso di specie, precisa il Consiglio di Stato, gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio, unitariamente valutati, dimostravano l'esistenza del pericolo di una permeabilità della struttura societaria a più che possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (30 gennaio 2019, n. 759).

L'informativa si basava infatti sui contatti, tra un soggetto considerato organico, ed anzi referente, a una cosca di ‘ndrangheta. Inoltre, due dipendenti della società, anch'essi collegati alla criminalità mafiosa, erano stati dipendenti della società e licenziati solo tardivamente. Altri dipendenti risultavano gravati da condanne penali.

Peraltro, la circostanza per i fatti sui quali si fonda l'interdittiva antimafia fossero risalenti nel tempo, non depaupera la misura della propria fondatezza, nel caso in cui tali fatti vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Infatti, “il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l'irrilevanza della risalenza dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi, quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità”.

Il peso di tale circostanza, unitamente agli altri elementi evidenziati nell'interdittiva, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).

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