Grave illecito professionale e accertamenti penali non definitivi

11 Settembre 2020

L'applicazione di misure cautelari penali nei confronti dei dipendenti di un concorrente non integra automaticamente un grave illecito professionale.

Il principio di diritto enucleato nella sentenza in commento. Con la sentenza in commento il T.A.R. Lazio ribadisce, anche con riferimento al (pre)vigente Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in campo alle Stazioni appaltanti di «un ampio potere discrezionale di autonoma valutazione» delle condotte che potenzialmente potrebbero integrare gravi illeciti professionali di cui agli articoli 38, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e 80, co. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Le ragioni poste a fondamento della decisione assunta. Il Collegio, in particolare, pur ponendosi nel solco di quella diffusa giurisprudenza secondo cui gli elementi rilevanti ai fini dell'operatività della predetta causa di esclusione «possono essere desunti anche da fatti oggetto di procedimento penale» (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sez. I, 15 gennaio 2020, n. 22; in termini si vedano T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 30 gennaio 2018, n. 1092 e Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1367), esclude che vi possa essere alcun automatismo tra le vicende penali (non definitive) che hanno interessato i dipendenti di un concorrente (nella specie l'applicazione di misure cautelari) e l'esclusione per grave illecito professionale.

L'applicazione di una misura penale non definitiva infatti, lungi dall'essere in sé e per sé rilevante, lo è solo ed esclusivamente nei casi in cui venga ritenuta dalla stazione appaltante tale da configurare un grave illecito professionale e quindi nei casi in cui venga ritenuta idonea a compromettere «il vincolo fiduciario che deve sussistere tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico» (Cons. Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192).

Siffatta valutazione, come anticipato, spetta all'Amministrazione che è tenuta, a valle di una adeguata istruttoria, ad indicare le ragioni per cui ritiene che gli accertamenti penali non definitivi siano tali da incidere, compromettendola, sull'affidabilità del concorrente.

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