La Corte di Cassazione sulla distinzione tra testamenti simultanei validi e patto successorio istitutivo
14 Settembre 2020
Questo il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 18197/20, depositata il 2 settembre. La vicenda trae origine dalla chiamata in giudizio da parte dell'attore nei confronti del fratello, al fine di fare dichiarare la nullità dei testamenti olografi dei comuni genitori, i quali avevano regolato le loro successioni mediante testamenti coevi e dello stesso contenuto. Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda dell'attore, riscontrando nelle due schede l'espressione di un patto successorio istitutivo. La Suprema Corte dichiara il motivo di ricorso inammissibile, rilevando in via preliminare che l'art. 589 c.c. (disciplinante il testamento congiuntivo o reciproco) stabilisce che “non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca”, evidenziando che ben diversa è l'ipotesi di testamento simultaneo, il quale si ha quando due disposizioni testamentarie costituiscano, anche se reciproche, due atti perfettamente distinti, anche se scritti sullo stesso foglio, poiché ciò non esclude l'autonomia delle singole dichiarazioni e nemmeno quest'ultima può essere esclusa dalla reciprocità delle medesime. Ciò posto, la Corte osserva che non rientra nella casistica disciplinata dall'art. 589 c.c. l'ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, indipendentemente dal fatto che il loro oggetto coincida con dei lasciti reciproci ovvero destinati a beneficiare uno o più terzi. A tal proposito, infatti, si richiama il principio secondo cui «in presenza di schede testamentarie separate non ricorre quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un documento unitario». |