La produzione documentale nel rito camerale del reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni di divorzio
15 Settembre 2020
La Corte d'Appello respingeva il reclamo dell'ex marito avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva parzialmente modificato le condizioni economiche di divorzio stabilite con una sentenza precedente. In particolare, il Tribunale aveva ridotto sia l'assegno di mantenimento del figlio, sia l'assegno divorzile in favore dell'ex moglie. Avverso tale decreto, l'ex marito propone ricorso per cassazione lamentando, fra l'altro, la ritenuta inammissibilità da parte di Giudici territoriali della documentazione della propria situazione patrimoniale-reddituale prodotta. La Corte di Cassazione ritiene il motivo di ricorso inammissibile. Posto che si tratta di produzioni effettuate «indifferentemente sia per il primo ed il secondo grado» e che la statuizione deve considerarsi limitata ai soli documenti prodotti nella fase di reclamo, la Cassazione chiarisce che «in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora sia dedotta la omessa o viziata valutazione di documenti, deve procedersi ad un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, nonché alla specifica indicazione del luogo in cui ne è avvenuta la produzione, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso». Con specifico riferimento al rito camerale, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che «il reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni di divorzio resi dal Tribunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970 costituisce comunque un mezzo d'impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione adottata in primo grado, nei limiti del devolutum e delle censure formulate, in correlazione alle domande formulate in quella sede; con la conseguenza che, in sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte domande nuove, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo d'impugnazione, come tale avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento». |