Principio di conservazione degli atti giuridici

Redazione Scientifica
07 Settembre 2020

Nell'interpretazione del bando e della disciplina di gara occorre riferirsi al principio di conservazione degli atti giuridici, previsto quale...

Nell'interpretazione del bando e della disciplina di gara occorre riferirsi al principio di conservazione degli atti giuridici, previsto quale criterio di interpretazione dei contratti dall'art. 1367 c.c. e pacificamente applicabile anche agli atti e provvedimenti amministrativi, inclusi gli atti delle gare pubbliche (C.d.S., Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4991 e 10 dicembre 2013, n. 5917; Sez. V, 13 marzo 2014, n. 1177): ed invero, il principio di conservazione, sancito anche a livello di normazione amministrativa dall'art. 21-nonies, comma 2, della l. n. 241/1990, costituisce espressione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa di cui all'art. 1, comma 1, della stessa l. n. 241 (C.d.S., Sez. III, 10 luglio 2015, n. 3488).

Detto canone ermeneutico impone di interpretare le singole clausole della lex specialis nel senso in cui esse possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (nella specie attribuire la congiunzione “ovvero” valenza esplicativa, anziché disgiuntiva).

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