È stato pubblicato in G.U. del 14 settembre 2020, n. 228 il testo della legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto Semplificazioni) recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale».
Per quanto d'interessa in questa sede si segnala la nuova formulazione dell'abuso d'ufficio.
Una delle principali novità normative riguarda senz'altro la nuova formulazione dell'art. 323 c.p. in materia di abuso d'ufficio.
Una norma, quella che punisce l'abuso d'ufficio, cui da sempre, viene imputata una certa responsabilità della resistenza della pubblica amministrazione ad assumere decisioni non vincolate in ragione del rischio di vedersi poi incriminati per il reato di abuso d'ufficio la cui fattispecie riesce a comprendere numerose condotte.
Ebbene, quanto all'art. 323 c.p. l'intento del legislatore è stato quello di circoscrivere il più possibile la fattispecie dell'abuso d'ufficio.
Ed infatti, la norma attuale prevede oggi che “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
La modifica riguarda l'inciso “in violazione di norme di legge o di regolamento” che diventa “in violazione “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
La specifica condotta dovrà essere, quindi, a) espressamente prevista (e, quindi, non potrà più esserci reato per violazione del principio costituzionale di imparzialità della P.A.?) soltanto da un atto avente forza di legge (e quindi non più dei – sempre più presenti e dettagliati – regolamenti?); b) non deve lasciare spazi di discrezionalità.
La ratio legis è evidentemente, quindi, quella di limitare, circoscrivere l'elemento oggettivo della fattispecie e ridurre l'area del penalmente rilevante rassicurando i pubblici funzionari.