Le principali modifiche e integrazioni recate, in sede di conversione, al d.l. “Semplificazione”

Veronica Sordi
15 Settembre 2020

Il 10 settembre 2020 il Parlamento ha concluso l'iter di approvazione della legge di conversione del d.l. “Semplificazione”. Il testo, risultante dagli emendamenti approvati dal Senato nella seduta del 4 settembre 2020, integralmente condivisi dalla Camera, oltre a confermare molte delle novità e delle deroghe contenute nel decreto legge di luglio, ha inserito alcune rilevanti modifiche e ha introdotto nuovi contenuti alla sua originaria formulazione. La legge di conversione (l. 11 settembre 2020, n. 33) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n 228.
Premessa

Il 10 settembre 2020 il Parlamento ha concluso l'iter di approvazione della legge di conversione del d.l. “Semplificazione”. Il testo, risultante dagli emendamenti approvati dal Senato nella seduta del 4 settembre 2020, integralmente condivisi dalla Camera, oltre a confermare molte delle novità e delle deroghe contenute nel decreto legge di luglio, ha inserito alcune rilevanti modifiche e ha introdotto nuovi contenuti alla sua originaria formulazione. La legge di conversione (l. 11 settembre 2020, n. 33) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n 228.

Prima di entrare nel merito dei singoli interventi sulle norme transitorie e su quelle “a regime” recati dalla suddetta legge, occorre immediatamente dare conto del fatto che la valenza temporale delle norme speciali derogatorie(-transitorie), introdotte con il d.l. “Semplificazione” - per rendere più spedita la realizzazione delle opere e per favorire la ripresa del Paese, provato dalla (inevitabile) crisi causata dalle misure (necessarie) adottate per far fronte alla diffusione della pandemia da Covid-19 (v. Speciale Coronovirus - è stata protratta fino al 31 dicembre del 2021.

Al di là del degli specifici interventi adottati dal legislatore (su cui v. infra), pare opportuno domandarsi se l'approccio assunto con il corpus normativo in esame sia effettivamente in grado di realizzare l'obiettivo di “semplificare” e “velocizzare” l'azione amministrativa. A tal proposito, occorre evidenziare il fatto che, anche in tale occasione, il legislatore “per semplificare” abbia fatto ricorso alla c.d. stratificazione normativa, utilizzando la tecnica del costante (e faticoso) richiamo ad altri testi normativi. Il tutto peraltro risulta vieppiù aggravato dalla considerazione che tale ulteriore e (in parte radicale) modifica interviene a poco più di un anno della conversione in legge del d.l. “Sblocca Cantieri” (l. 19 giugno 2019, n. 55, per un maggior approfondimento v. Speciale Sblocca Cantieri), comportando di conseguenza inevitabili incertezze di tipo applicativo: più che accelerare o semplificare le procedure di gara, si rischia di rallentare o addirittura determinare uno stallo del settore. È chiaro dunque che l'ancora troppo caotico quadro normativo inciderà pesantemente sugli operatori economici e sulle stazioni appaltanti, chiamati a comprendere le norme da applicare, quali derogare e quali vincoli eurounitari osservare[1].

Per facilitare la lettura, si propone un'analisi schematica della legge di conversione in continuità con quella effettuata sul testo del d.l. n. 76/2020 (v. Focus di A. Coiante, Le principali novità del decreto semplificazioni in materia di Contratti pubblici, in lamministrativista.it, 20 luglio 2020).

Le novità sull'art. 1 d.l. (“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”)

Nell'ambito delle procedure sotto soglia, l'art. 1, co. 1, come modificato in sede di conversione, stabilisce che, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2 del Codice dei Contratti, trovano applicazione le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 della disposizione in esame, “qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021” (il testo originario del d.l. individuava un arco tempore, il cui termine finale era fissata al 31 luglio 2021).

Il co. 2, rispetto all'originaria formulazione del d.l. 76/2020, prevede che le stazioni appaltanti possano procedere tramite affidamento diretto (lett. a) per servizi e forniture, nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75 mila euro (in luogo dei 150 mila euro di cui al d.l., che permane quale importo di riferimento esclusivamente per l'affidamento diretto di lavori). Qualora, invece, le s.a. scelgano la procedura negoziata senza bando (lett. b), di cui all'art. 63 del Codicedei contratti, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (ovvero di un numero superiore di operatori, graduato a seconda dell'importo del contratto, come di seguito specificato) ove esistenti, la nuova disciplina impone che diano evidenza dell'avvio di siffatta procedura, tramite pubblicazione di informazione sui rispettivi siti internet istituzionali.

Nel dettaglio, occorre precisare che alla procedura negoziata senza bando si può ricorrere nel caso di:

(i) affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75 mila euro (in luogo, anche in tale caso, dell'originario importo di 150 mila euro);

(ii) affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; è prevista invece la previa consultazione di (i) almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro ma inferiore a un milione di euro ovvero (ii) almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro fino alle soglie europee.

L'ultimo periodo del comma 2 si caratterizza per una novità: l'obbligo di pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento - contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati – è venuto meno nei casi di cui alla lett. a per gli affidamenti inferiori a 40 mila euro.

La disposizione prevede inoltre che per le procedure di cui alla lett. b, resta fermo quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto.

Infine, sono state introdotte in sede di conversione le seguenti disposizioni: il co. 5-bis, in forza del quale “All'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; e il co. 5-ter (in tema di liquidità microimprese, piccole e medie imprese), il quale stabilisce che le disposizioni dell'art. 1 si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese. In particolare, dispone che “al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano altresì anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 385 del 1993, della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

Le novità sull'art. 2 d.l. (“Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia”)

La disposizione in esame, come modificata dalla legge di conversione, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie e stabilisce che tali procedure trovano applicazione “qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021” (laddove nel testo del d.l. il termine era quello del 31 luglio 2021).

Il co. 2 (secondo cui, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie europee, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione sia per i settori ordinari sia per i settori speciali, con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), è stato esteso con la legge di conversione, anche al dialogo competitivo di cui all'art. 64 del Codice dei contratti.

La legge di conversione ha specificato al co. 3 che nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di opere di importo pari o superiore alle soglie comunitarie nella misura strettamente necessaria quando - per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia COVID-19 - i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati), occorre la previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nonché il rispetto di un criterio di rotazione.

Ancora, con una modifica recata dalla legge di conversione, è stato previsto che la procedura negoziata può essere altresì utilizzata per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europee, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa in aree di preesistente crisi industriale complessa che, con riferimento a dette aree e anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

L'ambito di operatività del co. 4, contenente la c.d. “maxi-deroga”, è stato esteso dalla legge di conversione a ulteriori settori rispetto a quelli originariamente previsti. Nel dettaglio, la deroga della normativa vigente in tema di appalti pubblici riguarda:

- l'edilizia scolastica e universitaria;

-l'edilizia sanitaria e - come specificato in sede di conversione – quella giudiziaria e penitenziaria (in luogo dell'originario riferimento all'edilizia carceraria);

-le infrastrutture per la sicurezza pubblica, le infrastrutture per attività di ricerca scientifica (ambito introdotto con modifica del Senato);

-i trasporti e le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017-2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano Nazionale Energia e Clima (laddove il testo originario del d.l. si occupava soltanto degli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica e di quelli per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali), allo scopo di “sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché per recuperare e valorizzare il patrimonio esistente”.

Pertanto, in tali settori l'attuale disciplina consente alle stazioni appaltanti di operare in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo il rispetto della legge penale, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice (ossia i principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, di cui all'art. 30, i criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all'art. 34, nonché il conflitto di interesse di cui all'art. 42) e delle disposizioni in materia di subappalto.

Il nuovo art. 2-bis (“Raggruppamenti temporanei di imprese”)

La legge di conversione ha aggiunto con questo articolo la precisazione che gli operatori economici possono partecipare alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del d.l. anche nella forma dei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lett. u) del codice dei contratti pubblici. La disposizione non menziona tuttavia altre categorie plurisoggettive, quali i consorzi tra operatori economici, categoria che risulta prevista dal codice in relazione alla partecipazione a gare in forma aggregata da parte di operatori economici.

Il nuovo art. 2-ter (“Norme per favorire l'attuazione delle sinergie all'interno del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, consente, fino al 31 dicembre 2021:

(i) alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare convenzioni con le altre società del Gruppo, in deroga al Codice dei contratti - ad eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali – al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi rese dalle altre Società del Gruppo

(ii) ad Anas di avvalersi dei contratti, anche di Accordi-quadro, stipulati dalle Società del Gruppo FS per gli acquisti unitari di beni e servizi non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali.

In particolare, il comma 1 individua quale scopo della previsione quello di favorire una più efficace attuazione delle sinergie volute dall'art. 49 d.l. n. 50/2017, anche mediante la razionalizzazione degli acquisti e l'omogeneizzazione dei procedimenti in capo alle Società del Gruppo Ferrovie.

Le novità sull'art. 3 (“Verifiche antimafia e controllo di legalità”)

La legge di conversione modifica

(i) il regime temporale delle norme transitorie introdotte con il d.l. in tema di verifiche antimafia, ampliandone l'applicabilità fino al 31 dicembre 2021 (mentre nel testo originario il termine era quello del 31 luglio 2021);

(ii) il termine di validità, estendendolo a 60 giorni, della informativa antimafia liberatoria provvisoria sulla base della quale è consentito alle stazioni appaltanti di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, e inserisce (al co. 7) le organizzazioni sindacali tra i soggetti con i quali il Ministero dell'Interno può stipulare protocolli.

Le novità sull'art. 4 d.l. (“Ricorsi giurisdizionali”)

La legge di conversione è intervenuta in modo chirurgico solo sul co. 4 dell'art. 4 del d.l., perdendo così l'occasione per risolvere le questioni ancora aperte in tema di rito appalti (per un maggiore approfondimento si vedano i richiami e le considerazioni svolte nel focus di A. Coiante, Le principali novità del decreto semplificazioni, cit.).

Appare, tuttavia, necessario evidenziare che il Parlamento in sede di conversione “sembra” aver modificato nel primo periodo del co. 4 la "regola" della definizione del giudizio, in forma semplificata, in esito all'udienza cautelare[2], introdotta dal cennato d.l. e aspramente criticata in dottrina[3] e in giurisprudenza[4], aggiungendo il preliminare inciso/condizione “qualora le parti richiedano congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonché in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessità della causa”. Rispetto alla formulazione originaria dell'art. 120 c.p.a. che, pur prescrivendo sempre la sentenza in forma semplificata, non alterava il rapporto ordinario tra decisione cautela e decisione di merito stabilito dall'art 60 c.p.a., il legislatore sembra comunque aver confermato una linea di favore per la definizione in esito al giudizio cautelare, che spetterà quindi alla giurisprudenza gestire con la massima attenzione.

Il nuovo art. 4-bis (“Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario”)

Il Parlamento ha innanzi tutto esteso l'ambito temporale di applicazione della disposizione (che, nel dettare una disciplina di natura transitoria applicabile agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, individua i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nelle fattispecie specificamente indicate ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento: co. 1), al 31 dicembre 2021 (mentre il testo originario del d.l. prevedeva il 31 luglio 2021).

La novella ha poi disposto che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore, non possa procedere con il soggetto designato - né con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare - la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto (co.4).

Le novità sull'art. 5 (“Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica”)

Il Parlamento ha innanzi tutto esteso l'ambito temporale di applicazione della disposizione (che, nel dettare una disciplina di natura transitoria applicabile agli appalti il cui valore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, individua i casi di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica nelle fattispecie specificamente indicate ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario al loro superamento: co. 1), al 31 dicembre 2021 (mentre il testo originario del d.l. prevedeva il 31 luglio 2021).

La novella ha poi disposto che nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore, non possa procedere con il soggetto designato - né con altra impresa del raggruppamento designato ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare - la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, dichiara senza indugio la risoluzione del contratto, che opera di diritto (co.4).

Le novità sull'art. 6 (“Collegio consultivo tecnico”)

La legge di conversione ha esteso l'arco temporale di applicazione dell'articolo (con conseguente slittamento del termine di scioglimento del Collegio) al 31 dicembre 2021 (laddove il testo originario del d.l. indicava quale termine quello del 31 luglio 2021) ed è intervenuta sulla composizione del collegio, modificando i criteri di dimostrazione della comprovata esperienza nel settore, che, nel nuovo testo, vede (sempre a fianco del conseguimento di un dottorato di ricerca), la dimostrazione di un'esperienza pratica e professionale nel settore di riferimento di almeno dieci anni (il d.l., invece, con riguardo a tale profilo, richiedeva una dimostrata pratica professionale per almeno cinque anni nel settore di riferimento).

Le novità sull'art. 7 (“Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”)

In sede di conversione, alla previsione in esame, sono stati aggiunti i co. 7-bis e 7-ter.

Il co. 7-bis istituisce, al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli investimenti pubblici e per l'affidamento di appalti e concessioni, un ulteriore Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, (con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022), specificamente destinato all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 d.lgs. n. 50/2016.

Il co. 7-ter stabilisce che a tali maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 1 milione per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, l. 23 dicembre 2014 n. 190 (nota come “Legge di stabilità 2015”).

Le novità sull'art. 8 (“Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”)

1. Art. 8, co. 1-4 (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

La legge di conversione ha innanzitutto esteso, anche in questo caso, l'arco temporale di applicazione dei co. 1- 4 delle disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici di cui alll'art. 8 fino al 31 dicembre 2021 (in luogo, anche in tale caso, del 31 luglio 2021).

Con riferimento al co. 1 la novella ha poi specificato che la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza è sempre autorizzata anche “nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 sui motivi di esclusione nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura” (lett. a).

La possibilità di avviare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che si provveda a un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19, è stata poi protratta fino a trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa legge (mentre il testo originario prendeva in considerazione come termine l'entrata in vigore del decreto) (lett. d).

2. Le novità sull'art. 8, co. 5-6 (Modifiche al codice dei contratti pubblici)

La legge di conversione è infine intervenuta sulle norme “a regime”, integrando i co. 5-6 dell'art. 8. In particolare, le novelle parlamentari si riferiscono a operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici; clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale; partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC; riferimento al Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017.

Nel dettaglio, la “neo introdotta” lett. 0a), novella l'art. 30 del Codice dei Contratti, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni. In particolare ne viene modificato il co. 8, nel quale viene estesa l'applicazione delle disposizioni della l. n. 241/1990, oltre che alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici, anche a forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del d.lgsn n. 117/2017.

Ancora, l'introduzione della lett. 0a-bis), che incide sull'art. 36, co. 1, del Codice dei Contratti pubblici, trasforma in obbligo la facoltà per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, specifiche clausole sociali dirette a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore.

La nuova lett. a-bis) novella l'art. 46, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, prevedendo che tra gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria include gli archeologi professionisti singoli, associati e le società da essi costituite.

L'inserimento della lett. a-ter) comporta una modifica dell'art. 48, co. 7[5], del Codice dei Contratti, laddove stabilisce che qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La lett. a-quater), aggiunge al co. 1 dell'art. 59 del Codice dei contratti, in materia di scelta delle procedure e oggetto del contratto, che “resta fermo quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. La medesima locuzione è stata altresì inserita dalla neo introdotta lett. c-bis) nell'art. 140, co. 1, del Codice dei contratti, in materia di norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali.

La lett. c-ter), innova l'art. 151, co. 3, del Codice dei Contratti, attribuendo allo Stato, alle Regioni e agli altri enti locali la facoltà (originariamente prevista soltanto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) di attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato. Resta comunque fermo, quanto previsto dall'art. 106, co. 2-bis, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che affida al Ministero per i beni e le attività culturali la determinazione del canone per la concessione in uso, a singoli richiedenti, di beni in consegna al medesimo Ministero.

Infine, la lett. c-quater) novella l'art. 180, co. 2[6], del Codice dei Contratti, in materia di contratti di partenariato pubblico privato, laddove dispone che i ricavi di gestione possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica, ovvero possono essere commisurati ad altri criteri di prestazione energetica, definiti contrattualmente, purché chiaramente quantificabili. Tale disposizione si applica ai contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica (EPC). Inoltre, la modifica attribuisce all'operatore economico il compito di rendere disponibile all'amministrazione concedente la quantificazione del miglioramento energetico, da verificare e monitorare per tutta la durata del contratto, anche mediante piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei consumi energetici.

3. Il nuovo co. 6-bis dell'art. 8 (Deroghe dibattito pubblico)

Il nuovo art. 8, co. 6-bis dispone che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

4. Il nuovo co. 7-bis dell'art. 8, (Modalità di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali e dei servizi integrati nei luoghi di cultura)

Il nuovo comma interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti. Esso innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.

5. Il nuovo co. 10-bis dell'art. 8, (Validità dei documenti unici di regolarità contributiva e documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera)

Il co. 10-bis, parimenti introdotto in sede di conversione, prevede poi che, per le procedure di cui al Codice dei Contratti, al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con espressa clausola di salvezza delle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

Il nuovo art. 8-bis (“Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria”)

La disposizione de qua prevede una modifica di alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Le novità sull'art. 9 (“Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali - Commissari straordinari”)

La legge di conversione ha introdotto varie integrazioni all'art. 9 del d.l..

In particolare, alla lett. a) del co. 1, che riscrive il co. 1 dell'art. 4 del D.L. 32/2019 (recante la procedura per l'individuazione degli interventi da commissariare e alla nomina dei relativi commissari), è stato aggiunto che “il Commissario Straordinario nominato provvede alla convocazione, prima dell'avvio degli interventi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

Un'ulteriore modifica concerne l'estensione dei poteri derogatori indicati nella disposizione in esame a tutti gli interventi dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e non solo (come era previsto nel testo originario del d.l.) per gli interventi attuativi del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, di cui al D.P.C.M. 20 febbraio 2019.

È stato altresì aggiunto il co.1-bis, secondo cui “Al comma 9 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al primo periodo, dopo le parole: “opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “e con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 5, del presente decreto. Al Commissario si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.

Merita infine segnalare che il quarto periodo del co. 3 dell'art. 9, introdotto in sede di conversione, limita i poteri derogatori attribuiti ai Commissari nei confronti della disciplina sui contratti pubblici recata dal d.lgs. n. 50/2016, introducendo una norma che riproduce esattamente il disposto dell'art. 95, comma 3, del Codice medesimo, ossia viene previsto che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del medesimo Codice.

Le novità sull'art. 21 (“Responsabilità erariale”)

Anche in questo caso, la modifica investe solo l'ambito temporale di applicazione della disposizione (relativa, si ricorda, alla riduzione della responsabilità per danno erariale ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente sia stata compiuta con dolo, estendendolo al 31 dicembre 2021 (in luogo dell'originario 31 luglio 2021),.

Note

[1] E. Soprano, Decreto semplificazioni, prime riflessioni, in lamministrativista.it, 7 agosto 2020; M. Salerno, Dl Semplificazioni, la nuova mappa delle misure per edilizia e appalti, in Il Sole 24ore, 11 settembre 2020; C. Bovino, Decreto Semplificazioni: quali sono le norme “sblocca appalti” estese a tutto il 2021, in IPSOA Quotidiano, 3 settembre 2020; da ultimo, in termini generali sul tema della “incertezza e delle ragioni della complessità” sia consentito rinviare a F. Patroni Griffi, Modelli normativi aperti, argomentazione giuridica e giudice amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 3 settembre 2020..

[2] L'art. 4, co. 4, d.l. 76/2020 recava testualmente “4.All'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, primo periodo, le parole ", ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti," sono sostituite dalle seguenti: "è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza,".

[3] M.A. Sandulli, Intervista a Il dubbio, Nel dl semplificazioni troppi limiti alla tutela contro gli appalti irregolari, 31 luglio 2020; A Coiante, Decreto semplificazioni: contratti pubblici, concorrenza e tutela, in Giustiziainsieme.it, 31 luglio 2020; e, già, le considerazioni di M. Lipari, La proposta di modifica del rito appalti: complicazioni e decodificazioni senza utilità?, in lamministrativista.it, 3 luglio 2020 e di M.A. Sandulli, Cognita causa,in, Giustiziainsieme.it, 6 luglio 2020.

[4] Cons. St., sez. V, 31 luglio 2020, nn. 4556, 557,4558, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4569 (ord.) con commenti di A. Carbone, La definizione “di norma” immediata del giudizio, in sede cautelare, in materia di contratti pubblici. L'interpretazione del Consiglio di Stato del decreto semplificazioni, in Giustiziainsieme.it, 3 settembre 2020 e A. Coiante, Il CdS a difesa dell'effettività della tutela nel rito appalti: difficoltà applicative della nuova disciplina processuale nel decreto semplificazioni, in lamministrativista.it, 29 agosto 2020.

[5] La norma in esame dispone quanto segue: “È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”.

[6] Tale comma stabilisce che “Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna”.

Sommario