Lo stand still comporta un impedimento procedimentale delimitato alla stipulazione del contratto

Redazione Scientifica
10 Settembre 2020

Il cd. “stand still”, di cui all'art. 32, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tutela l'interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l'aggiudicazione, poiché...

Il cd. “stand still”, di cui all'art. 32, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tutela l'interesse del concorrente non aggiudicatario impugnante l'aggiudicazione, poiché consente il primo vaglio giudiziario dei motivi di ricorso – in sede di decisione sull'istanza cautelare – a contratto non ancora concluso, e, quindi, in condizioni tali da poter assicurare al ricorrente tutela piena (in forma specifica) senza eccessiva compromissione dell'interesse pubblico come, invece, accadrebbe se fosse accolta l'istanza di sospensione dell'aggiudicazione con il contratto già stipulato e l'esecuzione avviata. Esso, pertanto, comporta un impedimento procedimentale delimitato alla sola stipulazione del contratto e non, invece, alle altre attività prodromiche alla stipulazione stessa, quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto dalla legge di gara a carico dell'aggiudicatario.

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