Il pignoramento e il sequestro di quote sociali e di azioni

Giuseppe Vitrani
17 Settembre 2020

Quali sono le modalità iscrizione a ruolo di un sequestro o di un pignoramento di quote sociali?

Quali sono le modalità iscrizione a ruolo di un sequestro o di un pignoramento di quote sociali?

Il pignoramento di quote sociali (e conseguentemente il sequestro delle stesse) presenta caratteristiche peculiari, che non consentono di ricondurlo ad alcuna delle tipologie di procedura esecutiva contemplate dal codice di procedura civile.

Al fine di chiarire quali siano le modalità migliori per provvedere all'iscrizione a ruolo è importante considerare come, ai sensi dell'art. 16-decies d.l. 179 del 2012, il difensore abbia il potere di attestare la conformità degli atti e titoli in suo possesso e detenuti on originale o in copia conforme, anche se a stretto rigore questi ultimi non rientrano tra quelli presi in considerazione dagli art. 518, 543 e 553 c.p.c..

La norma generale consente dunque certamente di procedere con le attestazioni di conformità prescritte dalla normativa in tema di esecuzione forzata e con l'iscrizione a ruolo telematica, anche in assenza di schemi ministeriali specifici; e proprio tale favor per il telematico legittima la possibilità che la procedura esecutiva continui il suo iter in via esclusivamente telematica.

L'assenza di schemi xsd specifici comporta peraltro che l'esecuzione in analisi dovrà essere iscritta a ruolo utilizzando quanto pensato per le altre procedure presenti nel libro III del codice di procedura civile. A tal fine ciò che meglio pare adattarsi al caso in esame sembra essere l'esecuzione mobiliare, stante che l'esecuzione presso terzi si basa su presupposti ormai non (più) rispondenti alla ratio dell'art. 2471 c.c. e l'esecuzione immobiliare richiederebbe troppi dati (non forzabili) relativi ad inesistenti beni immobili, con conseguente rischio di generare errori fatali che impedirebbero il deposito.

Anche nel caso dell'esecuzione mobiliare si dovrà in qualche modo “ingannare” il sistema; il vantaggio è dato però dal fatto che i dati da fornire sono minori e il problema si porrà più che altro in punto descrizione del bene. A tal fine si potrà però ricorrere alla voce generica “compendio pignorato” o a quella un po' più vicina al caso di specie, ovvero “titoli”; il campo “custode” (che richiede necessariamente l'indicazione di una persona fisica) potrà invece essere compilato inserendo gli estremi del debitore (se persona fisica) o del legale rappresentante del debitore (in caso di società).

Ovviamente procedura simile dovrà essere seguita laddove si volesse eseguire un sequestro conservativo a norma dell'art. 678 c.p.c..

In tale ipotesi non vi sarà notifica dell'atto di precetto con conseguente necessità di inserire una data casuale e si redigerà, in analogia con quanto prevede l'art. 2471 c.c. per il pignoramento, un atto da notificarsi al debitore e alla società le cui quote sono assoggettate a sequestro, senza però la citazione a comparire prevista dall'articolo citato, stante che la procedura non verrà eseguita con le modalità del pignoramento presso terzi.

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Per quanto concerne il pignoramento e il sequestro di azioni il discorso è diverso.

Invero, per giurisprudenza costante, il pignoramento delle azioni, incorporanti il fascio di situazioni soggettive che connotano la qualità di socio, è inquadrabile nell'alveo del pignoramento dei titoli di credito, disciplinato dall'art. 1997 cod. civ., alla cui stregua il pignoramento non ha effetto se non si attua sul titolo, non essendo sufficiente la mera annotazione sul libro soci, salva la necessità di siffatto genere di adempimenti aggiuntivi in rapporto alla natura del titolo (Cass. civ., 12 aprile 2018 n. 33024).

Si procederà dunque nelle forme del pignoramento mobiliare (sia che si tratti di procedura esecutiva sia che si tratti di sequestro).

Ciò vale naturalmente per il caso in cui esistano dei titoli azionari regolarmente emessi; diverso è il caso in cui le azioni siano dematerializzate e dunque non vi possa essere apprensione da parte dell'ufficiale giudiziario.

In tal caso, posto che l'obiettivo è pur sempre quello di assicurare il buon fine della tutela del creditore (sia essa in fase cautelare o esecutiva), occorre considerare quali possano essere i mezzi adeguati in assenza di precise indicazioni da parte del legislatore.

Pare dunque che in via ordinaria, nel caso in cui lo statuto abbia escluso l'emissione di titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 c.c., si possa applicare per analogia la disciplina esaminata per la società a responsabilità limitata.

A tutela del creditore occorre anche considerare che vi sarebbe possibilità di dare notizia ai terzi dell'avvenuto assoggettamento a vincolo delle quote o delle azioni mediante apposita iscrizione presso il registro delle imprese (che tuttavia l'avvocato del creditore non potrebbe eseguire in autonomia ma dovrebbe affidarsi ad un commercialista o ad un notaio).

Nel caso in cui la dematerializzazione riguardi invece azioni di società quotate o emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, invece, il sistema di costituzione di vincoli, ivi compresi il pignoramento ed il sequestro, si dovrà tenere conto del fatto che dal 1° gennaio 1999 le azioni delle società quotate non sono più rappresentate da certificati cartacei, ma trattate attraverso il sistema di gestione accentrata organizzato e gestito in forma elettronica da Monte Titoli S.p.A., sicché ogni diritto è garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario abilitato che aderisce al sistema Monte Titoli (Sim, banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.

In tal caso, pertanto, la forma del pignoramento (o del sequestro) potrà essere quella del pignoramento presso terzi, con tutte le facoltà previste dall'art. 543 c.p.c..