Art. 270-bis c.p. e presunzione assoluta di pericolosità: la Consulta conferma la sua compatibilità costituzionale ma qualche dubbio rimane
17 Settembre 2020
La presunzione assoluta di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. torna all'attenzione della Corte costituzionale questa volta in relazione all'art. 270-bis c.p.
La Corte d'assise di Torino è chiamata a valutare una richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un condannato per partecipazione ad associazione terroristica a cinque anni di reclusione, dopo tre anni di custodia cautelare inframuraria. Evidenziando la marginale partecipazione del soggetto all'associazione eversiva, l'accertamento delle responsabilità degli altri partecipanti, tuttora ristretti in carcere, la mancanza di elementi che facciano ritenere operativa l'associazione, i giudici torinesi sottolineano come la presunzione di pericolosità impedisce la concessione degli arresti domiciliari che il collegio riterrebbe possibile concedere. Da qui la prospettazione, in relazione agli artt. 3, 13, comma 1 e 27, comma 2 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p., nella parte in cui – nel prevedere che quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 270-bis c.p. è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 191 del 2020 ha dichiarato l'infondatezza della questione, ritenendo che, a differenza di quanto deciso con C. cost. n. 265 del 2010; n. 164 del 2011; n. 231 del 2011; n. 331 del 2011; n. 110 del 2012; n. 57 del 2013; n. 213 del 2013; n. 232 del 2013; n. 48 del 2015, la scelta legislativa operata con la l. n. 47 del 2015 deve ritenersi sottratta al giudizio di irragionevolezza che ha colpito l'analoga presunzione che operava rispetto alle diverse ipotesi di reato – differenti dalla partecipazione all'associazione mafiosa (C. cost. n. 136 del 2017) – sinora esaminate dai giudici delle leggi. I pilastri sui quali poggia la motivazione della Corte costituzionale sono sostanzialmente due. In primo luogo, si analizzano le condotte che sono alla base dell'associazione con finalità di terrorismo, punite per il fatto della “promozione, costituzione, organizzazione, direzione, finanziamento e mera partecipazione”, cioè, per il fatto “in se” della presenza dell'associazione collegata al suo finalismo, operante su due livelli: a) il compimento di atti di violenza; b) e l'effettuazione di atti di terrorismo (ai sensi dell'art. 270-sexies c.p.) e di eversione dell'ordine democratico. Recuperando l'elaborazione del diritto vivente di cui alla giurisprudenza della Cassazione, la Corte evidenzia il grave pericolo che queste associazioni rappresentano per un Paese o per un'organizzazione internazionale. Comunque, sempre sulla scorta dell'elaborazione giurisprudenziale, si evidenzia che, pur essendo sufficiente anche un'organizzazione rudimentale, non basta una mera adesione a una astratta ideologia, pur tesa al citato finalismo, essendo comunque necessario un seppur minimo livello di effettività che renda possibile la realizzazione del progetto criminoso. Sotto questo profilo, la Corte sviluppa considerazioni “empirico-fattuali” legate alle modalità operative di queste associazioni – nei riferiti termini strutturali e finalistici – evidenziando, da un lato, la differenza con le associazioni mafiose – per superare le riserve dei giudici torinesi e le decisioni negative in materia dei giudici costituzionali – e, dall'altro, la loro più accentuata rischiosità, così da rafforzare la presunzione di pericolosità. Il riferimento corre alle strutture “fluide” o “a rete”, suscettibili di dissolversi e ricostituirsi, nonché alle modalità informatiche (internet e social) con le quali operano e, pertanto, non agevolmente “controllabili”.
La conclusione, pur largamente condivisibile, impone, tuttavia, qualche riflessione che muove proprio dalla vicenda che ha dato origine alla questione di legittimità e dalle considerazioni che le presunzioni assolute inevitabilmente coprono “troppe” situazioni. Nel caso di specie è facile ipotizzare che l'imputato, al quale è stata applicata la pena minima per la partecipazione all'associazione prevista dal comma 2 dell'art. 270-bis c.p. (cioè, cinque anni), sconterà interamente la pena in stato di custodia in carcere e forse sarà liberato prima che la sua condanna diventi definitiva (al momento della sentenza della Corte costituzionale la custodia è prossima ai quattro anni). Ne discende che forse si poteva prospettare la questione di legittimità costituzionale de qua, in relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 270-bis c.p. Invero, la sentenza qui esaminata, nel delineare i contenuti dell'art. 270-bis, comma 2, c.p., fa riferimento anche all'ipotesi della partecipazione all'associazione terroristica, e sulla scorta di quanto previsto dal diritto vivente sostiene che in ogni caso ai fini del giudizio di responsabilità “occorra dimostrare un concreto passaggio all'azione dei membri del gruppo sotto forma di attività preparatorie nonché la consapevolezza della sua adesione come ‘membro'”. Trattandosi di una sentenza di condanna è verosimile che questi elementi siano stati delineati nella decisione della Corte di assise di Torino. Resta, anche per questa ragione, fermo il fatto che i giudici abbiano affermato che il grado di pericolosità poteva trovare adeguata tutela anche con la misura degli arresti domiciliari. |