Al g.a. la controversia sull'affidamento di servizi attinenti all'oggetto sociale di Poste Italiane quali il trasporto e la custodia di valori e/o denaro

Tommaso Cocchi
18 Settembre 2020

Appartiene alla giurisdizione del G.A. la controversia relativa all'affidamento di servizi strettamente attinenti al oggetto sociale e all'attività di Poste italiane, come ‒ nel caso di specie ‒ il trasporto e la custodia dei valori e denaro.

Il caso. Poste Italiane S.p.A. indiceva una procedura per l'affidamento dei servizi di trasporto e custodia di valori e denaro. Una delle imprese partecipanti veniva esclusa per carenza di alcuni requisiti soggettivi e proponeva ricorso dinanzi al TAR. La stazione appaltante eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ritenendo munito di potestas judicandi il giudice ordinario.

La delibazione sulla giurisdizione. Il TAR Lazio ha ritenuto la controversia rientrante nella propria giurisdizione, concernendo l'oggetto dell'appalto servizi strettamente attinenti all'oggetto sociale e all'attività di Poste, quali la raccolta del risparmio e la custodia dei relativi valori.

A sostegno di tale conclusione il giudice di prime cure ha in primo luogo richiamato un precedente orientamento Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 1 marzo 2018, n. 4899), ove era stata ritenuta rientrante nella giurisdizione del g.o. una controversia attinente l'affidamento dei servizi di mensa per i dipendenti di Poste. Ciò in quanto, il giudice della giurisdizione aveva ritenuto tale attività non rilevante ai fini dell'espletamento del “servizio speciale” svolto dalla Società.

Sul riparto di giurisdizione nelle procedure indette da enti operanti nei settori speciali, peraltro, il Collegio ha richiamato un proprio precedente (Sez. III, 22 gennaio 2020, n. 892) ove si era stigmatizzata ‒ ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione ‒ la centralità del collegamento tra l'oggetto dell'appalto da affidare e il “servizio” svolto dalla Società aggiudicatrice (nella fattispecie si trattava di una procedura indetta da Aeroporti di Roma SpA).

Sul punto, è stato altresì ricordato che la Corte di Giustizia, seppur in riferimento alla direttiva 2004/17/CE, ha espressamente ritenuto che “nei limiti in cui un appalto aggiudicato ha un nesso con un'attività (…) esercitata nei settori considerati dagli articoli da 3 a 7 di tale direttiva, tale appalto deve essere assoggettato alle procedure previste dalla direttiva in parola” (Corte di Giustizia, causa C-152/17 - Consorzio Italian Management - punto n. 26).

In conclusione, in ragione di quanto detto, il TAR ha ritenuto la controversia rientrante nella propria giurisdizione, in quanto concernente l'affidamento di un appalto di servizi riconducibili all'oggetto sociale e all'attività svolta da Poste Italiane.

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