Gli avvocati, la PEC e la cattiva abitudine di non liberare lo spazio nella casella mail
18 Settembre 2020
Laddove la mancata consegna del messaggio di PEC sia dovuta a cause imputabili al destinatario, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25981/20, depositata il 14 settembre, decidendo sull'impugnazione straordinaria con cui un avvocato deduceva errore di fatto per essere avvenuta la trattazione del suo precedente ricorso di legittimità in pubblica udienza senza esserne stato avvisato. La notificazione a mezzo PEC non era difatti andata a buon fine, in quanto la casella mail di destinazione risultava piena.
L'art. 16, comma 6, d.l. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012, sancisce che «le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario». La giurisprudenza ha poi avuto modo di chiarire che deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del d.l. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario (Cass. n. 45384/18 e n. 54141/17). Ed è proprio a tale ipotesi che deve essere ricondotto il caso della mancata consegna dell'atto per saturazione dello spazio disco della casella di posta elettronica del destinatario.
Fonte: diritto e giustizia
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