Risarcibilità del danno non patrimoniale da adulterio
18 Settembre 2020
Deve rilevarsi la risarcibilità del danno non patrimoniale da adulterio, in quanto lesivo dei diritti e dei doveri connessi al matrimonio, essendo tuttavia condizioni necessarie l'avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e che la lesione superi la soglia della tollerabilità. |