Il calcolo della prescrizione durante l'emergenza COVID: un chiarimento dalla Cassazione
21 Settembre 2020
Nel tempo necessario a prescrivere il reato deve tenersi conto del periodo di sospensione della prescrizione, pari a sessantaquattro giorni, previsto nella disciplina speciale per la c.d. “prima fase” dell'epidemia.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. V Penale, con la sentenza n. 26215, depositata il 17 settembre 2020.
Coronavirus: un incubo senza fine. Lo spettro del lockdown è ancora fresco nella memoria di tutti noi. Come dimenticare le strade deserte, il paesaggio da guerra nucleare o da film catastrofico che dominava in ogni centro abitato? E mentre si susseguivano i decreti d'urgenza, con cadenza quotidiana ed altrettanto quotidiana confusione, si davano da fare anche i trasgressori, talvolta macchiandosi di responsabilità penali o alle volte dando prova soltanto di italica indisciplina: durante il periodo delle “feste primaverili”, dal giorno di Pasqua al Primo Maggio, qualcuno si è industriato in tutti i modi per eludere i divieti: le immagini delle riunioni conviviali – con tanto di barbecue, tavole imbandite e accompagnamento musicale - organizzate da qualche buontempone sui tetti dei palazzi hanno fatto il giro d'Italia fino a diventare un must del periodo “Covid”. Auto della Polizia e camion della nettezza urbana curiosamente alleati per compiere i blitz anticontagio durante i quali venivano sequestrati strani corpi di reato: dalle salsicce alle costolette d'agnello ancora fumanti a mostruose griglie formato famiglia. Ricordi recenti che minacciano di ritornare attuali se dovesse avverarsi la profezia della seconda ondata. Anche il mondo del processo penale ha risentito, come tutti sappiamo, dell'emergenza sanitaria: uno degli argomenti più spinosi è quello del calcolo del termine di prescrizione dei reati alla luce delle tante discipline che hanno “congelato” i processi nel periodo recentemente trascorso.
Tre discipline con tre presupposti diversi: come calcolare la prescrizione del reato? Secondo la Cassazione, che si è dovuta recentemente occupare della materia (e c'è da immaginare che la questione si riproporrà ancora molte volte), bisogna calcolare il termine di prescrizione dei reati tenendo conto dell'incidenza che su di esso hanno avuto tre discipline speciali, nate durante il confuso periodo del lockdown. Uno dei mille decreti del periodo “Covid” prevede una disciplina generale, applicabile a tutti i processi penali: la prescrizione (insieme a tutti gli altri termini processuali) è sospesa per sessantaquattro giorni, cioè dal 9 marzo all'11 maggio 2020. A questa disciplina va accostata una seconda disposizione normativa, venuta alla luce durante la c.d. “fase due”: la prescrizione dei reati le cui udienze erano calendate dal 12 maggio in poi, se rinviate a data successiva, va sospesa per tutto il tempo del rinvio e comunque non oltre il 30 giugno. Come se non bastasse vi è una terza disciplina speciale, nata e concepita per il giudizio di legittimità. Fa riferimento ai procedimenti “pendenti” e “pervenuti” presso la cancelleria della Suprema Corte nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. In questo caso la prescrizione è sospesa nel periodo ricompreso tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020. Il problema interpretativo, però, è quello riguardante i presupposti dell'applicazione di questa normativa sostanzialmente sfavorevole. Secondo l'interpretazione letterale della disposizione speciale, devono essere sussistenti entrambi i requisiti – pendenza e pervenimento – affinché possa operare la sospensione dei termini. In assenza anche di uno solo di essi non potrà farsi applicazione della causa speciale di sospensione del tempo necessario a prescrivere il reato. La questione è da intendersi pacifica? Sembrerebbe proprio di no, dato che su questi concetti si stanno cimentando anche le Sezioni Unite. Staremo a vedere. |