La società a responsabilità limitata non può cumulare il fatturato prodotto dai soci per dimostrare il possesso del requisito di partecipazione

Redazione Scientifica
19 Settembre 2020

Dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici - che richiede che il proponente nella procedura di project financing sia in possesso...

Dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici - che richiede che il proponente nella procedura di project financing sia in possesso dei requisiti del concessionario - e dall'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010, che, a tale ultimo riguardo, rinvia ai requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 79, comma 7, dello stesso d.P.R. n. 207/2010, discende l'impossibilità per la società a responsabilità limitata - e, quindi, persona giuridica autonoma rispetto ai propri soci e dotata di autonomia patrimoniale perfetta - di computare a tal fine il fatturato dagli stessi prodotto per cumularlo e raggiungere la soglia prevista dalle norme. Le società partecipanti alle gare sono, infatti, considerate dal legislatore, secondo quanto previsto dalla disciplina codicistica in materia, come aventi una soggettività unica e un patrimonio e un bilancio autonomi rispetto a quelli dei singoli soci, i quali non possono sic et simpliciter concorrere con i loro requisiti individuali alla formazione dei requisiti della società di cui fanno parte. La possibilità di cumulare i requisiti è prevista dal Codice dei contratti pubblici solo nel caso di partecipazione alle gare dei soggetti associati, consorziati o raggruppati, nelle ipotesi previste dalle lettere dalla b) alla g) del comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016. Questo perché la costituzione di una delle forme associate previste consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti nei confronti dell'Amministrazione al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l'assunzione della relativa responsabilità.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.