La società a responsabilità limitata non può cumulare il fatturato prodotto dai soci per dimostrare il possesso del requisito di partecipazione
19 Settembre 2020
Dall'art. 183, comma 8, del Codice dei contratti pubblici - che richiede che il proponente nella procedura di project financing sia in possesso dei requisiti del concessionario - e dall'art. 95 del d.P.R. n. 207/2010, che, a tale ultimo riguardo, rinvia ai requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 79, comma 7, dello stesso d.P.R. n. 207/2010, discende l'impossibilità per la società a responsabilità limitata - e, quindi, persona giuridica autonoma rispetto ai propri soci e dotata di autonomia patrimoniale perfetta - di computare a tal fine il fatturato dagli stessi prodotto per cumularlo e raggiungere la soglia prevista dalle norme. Le società partecipanti alle gare sono, infatti, considerate dal legislatore, secondo quanto previsto dalla disciplina codicistica in materia, come aventi una soggettività unica e un patrimonio e un bilancio autonomi rispetto a quelli dei singoli soci, i quali non possono sic et simpliciter concorrere con i loro requisiti individuali alla formazione dei requisiti della società di cui fanno parte. La possibilità di cumulare i requisiti è prevista dal Codice dei contratti pubblici solo nel caso di partecipazione alle gare dei soggetti associati, consorziati o raggruppati, nelle ipotesi previste dalle lettere dalla b) alla g) del comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. n. 50/2016. Questo perché la costituzione di una delle forme associate previste consente di vincolare tutti i soggetti partecipanti nei confronti dell'Amministrazione al fine della corretta esecuzione del contratto, mediante l'assunzione della relativa responsabilità. |