La prova di resistenza è richiesta solo per l’impugnativa dell’aggiudicazione di un appalto pubblico non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione
21 Settembre 2020
Il gravame proposto avverso l'aggiudicazione di un appalto pubblico, qualora sia in contestazione la correttezza dei punteggi assegnati ai concorrenti, deve essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dall'interesse alla riedizione dell'attività valutativa da parte del seggio di gara, essendo la prova di resistenza richiesta solo per il gravame dell'aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara o l'esclusione dell'impresa aggiudicataria. |