L'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli va commisurato alle risorse economiche di entrambi i genitori
22 Settembre 2020
Così si esprime la Suprema Corte nell'ordinanza n. 19299, depositata il 16 settembre. Il Giudice di prima istanza riduceva l'assegno di mantenimento versato dall'attuale ricorrente per i figli maggiorenni e non autosufficienti sotto il profilo economico da euro 3000,00 ad euro 1900,00, considerando la flessione della capacità reddituale del padre, dovuta alla cessazione dell'attività di lavoro. In parziale riforma della suddetta pronuncia, la Corte d'Appello di Bologna rideterminava il suddetto assegno di mantenimento in euro 1400,00. I Giudici di legittimità dichiarano fondato il motivo di ricorso illustrato dal ricorrente, osservando come nella decisione impugnata sia del tutto assente il confronto tra i redditi dei due genitori. A tal proposito, la Corte richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, dopo la separazione personale, in sede di quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario in vista del mantenimento dei figli minori, deve essere osservato il principio di proporzionalità, il quale richiede un raffronto tra i redditi dei due genitori e la considerazione delle attuali esigenze dei figli e del tenore di vita da essi goduto. Principio che trova applicazione anche in relazione ai figli maggiorenni, ma non autosufficienti.
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