Discrezionalità del seggio di gara e graduazione dei punteggi

Carlo M. Tanzarella
22 Settembre 2020

La valutazione delle offerte è, come è noto, attività ampiamente discrezionale, nel cui esercizio la Commissione giudicatrice è libera di graduare i punteggi previsti dalla lex specialis di gara in funzione della ritenuta qualità della proposta contrattuale, senza che alcuna disposizione di carattere generale imponga l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta migliore.

La questione. Avendo partecipato alla procedura di gara aperta indetta dall'Ambasciata d'Italia ad Algeri per l'esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività ausiliarie al rilascio dei visti d'ingresso in Italia, di durata quinquennale, l'impresa classificatasi al secondo posto della graduatoria definitiva ha contestato gli esiti della selezione con un unico mezzo di gravame, cui tramite ha denunziato la non corretta applicazione delle regole in materia di valutazione delle offerte.

Più in particolare, la ricorrente ha opposto il mancato riconoscimento in proprio favore del punteggio massimo previsto dalla legge di gara in relazione ai criteri nei quali la propria offerta aveva ricevuta il miglior apprezzamento.

La decisione del Tar. Nel respingere il gravame, il Tar per il Lazio ha preso le mosse dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte del seggio di gara non può sostituirsi a quello dell'Amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte nonché l'attribuzione dei punteggi sono espressione di poteri rientranti nell'ampia discrezionalità tecnica dell'organo.

Per sconfessare il giudizio espresso dalla commissione non è pertanto sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.

Sul rilievo che, nel caso di specie, tale dimostrazione non è stata fornita, il Giudice ha respinto la particolare doglianza sollevata dalla società ricorrente attraverso l'esame analitico dei giudizi espressi in relazione ai vari criteri di aggiudicazione, affermando che nessuna norma di carattere generale impone alla commissione di gara di attribuire alla migliore offerta tecnica il sub-punteggio massimo, previsto dalla lex specialis, restando facoltà della stessa Amministrazione di graduare il punteggio in ragione della qualità dell'offerta (cfr. Tar Lazio, Roma. Sez. III ter, 12 febbraio 2020, n. 1941).

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