L'efficacia esecutiva dei provvedimenti presidenziali

Paola Silvia Colombo
11 Luglio 2019

L'ordinanza presidenziale in sede di divorzio, che conferma i provvedimenti economici della separazione, costituisce titolo esecutivo in caso di inadempimento alle obbligazioni economiche dalla stessa previste.

Se in sede di udienza presidenziale di divorzio vengono confermati i provvedimenti economici già in essere a favore del coniuge e poi viene emessa sentenza parziale di divorzio, l'ordinanza presidenziale è titolo valido per ottenere l'adempimento qualora il coniuge, in verità ormai divorziato, cessi di versare il mantenimento all'ex?

Ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c., l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.c. costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.”. In forza del disposto dell'art. 4, comma 8, l. n. 898/1970, tale norma si intende applicabile anche ai provvedimenti presidenziali assunti nel processo di divorzio.

Pertanto, l'ordinanza presidenziale in sede di divorzio, che conferma i provvedimenti economici della separazione, costituisce titolo esecutivo in caso di inadempimento alle obbligazioni economiche dalla stessa previste e ciò a prescindere che sia emessa o meno la sentenza parziale di divorzio in quanto quest'ultima concerne solo lo status (si limita, infatti, a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) e non contiene al suo interno nessun tipo di statuizione.

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