Chiarimenti sulle modalità di vendita da parte del Giudice delegato. Dal Tribunale di Forlì la Circolare

La Redazione
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23 Settembre 2020

Il Tribunale di Forlì, lo scorso 15 giugno, ha emanato una Circolare sulla modifica delle modalità di vendita ex art. 107, comma 2 l. Fall. da parte del giudice delegato, chiarendo per i Curatori che a partire dalla ripresa delle attività di vendita dopo la forzata sospensione determinata dall'attuale situazione emergenziale, le vendite immobiliari nelle procedure fallimentari in cui il Curatore dovesse prevedere nel programma di liquidazione che siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di rito, come previsto dal secondo comma dell'art. 107 l.fall. saranno svolte in modalità interamente telematica, salvi rari ed eccezionali casi in cui possa esservi pregiudizio per l'interesse della procedura.

Il Tribunale di Forlì, lo scorso 15 giugno, ha emanato una Circolare sulla modifica delle modalità di vendita ex art. 107, comma 2 l. Fall. da parte del giudice delegato, chiarendo per i Curatori che a partire dalla ripresa delle attività di vendita dopo la forzata sospensione determinata dall'attuale situazione emergenziale, le vendite immobiliari nelle procedure fallimentari in cui il Curatore dovesse prevedere nel programma di liquidazione che siano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di rito, come previsto dal secondo comma dell'art. 107 l.fall. saranno svolte in modalità interamente telematica, salvi rari ed eccezionali casi in cui possa esservi pregiudizio per l'interesse della procedura.

I gestori delle vendite telematiche saranno scelti dal GD tra le tre società selezionate per la gestione delle vendite immobiliari nelle procedure esecutive, a seguito di indagine di mercato svolta, che applicheranno condizioni uniformi.

Si tratta nello specifico di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A., Gruppo Edicom Rete d'Imprese e Astalegale.net S.p.A.

La pubblicazione sul PVP continuerà ad essere eseguita dal Curatore.

Per consentire una corretta gestione dei servizi, la pubblicità ex art. 490 c.p.c. andrà effettuata almeno 60 giorni prima del termine di presentazione dell'offerta sul PVP e almeno 45 giorni prima per i siti commerciali.

Nello specifico, si legge nella Circolare, il Curatore provvederà secondo le seguenti modalità:

  • nell'effettuare la pubblicità sul PVP avrà cura di selezionare dall'apposito elenco i siti internet sopra indicati. In funzione dell'interoperabilità tra il PVP e questi siti, tutti i dati dell'inserzione saranno scaricati direttamente dai siti di pubblicità tramite il PVP unitamente ai documenti pubblicati;
  • per le altre forme di pubblicitàcommerciale, procederàa compilare ed inviare il “Modulo di Richiesta Servizi”, almeno sessanta (60) giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, indicando i servizi richiesti ed i dati necessari per la fatturazione degli stessi ai tre gestori dei siti di pubblicità sopra indicati secondo quanto dettagliatamente previsto nella circolare sulle vendite emessa dalla sezione fallimentare.

Salve comprovate e specifiche richieste da parte dei curatori potrà essere autorizzato anche lo svolgimento di pubblicità aggiuntiva su quotidiani cartacei, concordandone modalità e costi con tali società.