Deve considerarsi legittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore sia stato tempestivo, avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell'atto e di svolgere un'adeguata assistenza difensiva. In caso di difficoltà a partecipare, l'avvocato può infatti chiedere un differimento dell'atto.
Sul tema la sentenza della Suprema Corte n. 26343/20, depositata il 21 settembre.
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno rigettava l'impugnazione di un imputato avvero la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo tempestivo l'avviso dell'interrogatorio di garanzia notificato al difensore il giorno prima del compimento dell'atto. Il legale ha proposto ricorso per cassazione invocando la nullità del procedimento per violazione del diritto di difesa.
Pur ribadendo la rilevanza dell'interrogatorio di garanzia come momento essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, il Collegio ritiene infondato il ricorso.
Fermo restando che «la funzione dell'interrogatorio di garanzia è quella di consentire alla persona privata della libertà di entrare rapidamente in contatto con il giudice che ha imposto la cautela attivando una sorta di contraddittorio postumo che consenta all'accusato di allegare una eventuale versione antagonista cosi garantendo un tempestivo controllo della correttezza del provvedimento emesso inaudita altera parte», la tempestività di tale contatto (5 giorni nel caso di misure carcerarie) «ne costituisce anche il limite dato che, soprattutto nei procedimenti complessi la esiguità del termine tra il deposito degli atti e l'effettuazione dell'interrogatorio potrebbe ostare alla "effettiva" conoscenza della provvista indiziaria da parte dell'indagato e del suo difensore». In tale contesto, le esigenze della difesa di consultare gli atti depositati possono essere salvaguardate presentando una "istanza di differimento" dell'interrogatorio entro il termine inderogabile di 5 giorni ex art. 294 c.p.p. (Cass.Pen. n. 44902/14). Le disposizioni del codice non indicano infatti un termine minimo che deve intercorrere tra l'avviso dell'atto e il suo compimento. La giurisprudenza ha dunque affermato che «è illegittimo l'interrogatorio di garanzia dell'indagato qualora l'avviso al difensore non sia "tempestivo", avuto riguardo alla concreta possibilità per il difensore di essere fisicamente presente al compimento dell'atto e di svolgere un' "adeguata assistenza difensiva". E che a tal fine devono essere considerati sia la distanza che separa il difensore dal luogo in cui l'interrogatorio si svolge sia i tempi necessari all'esame degli atti processuali» (Cass.Pen. n. 2253/13).
Il Collegio aggiunge che nella valutazione circa la congruità del termine che intercorre tra l'avviso dell'atto e il suo compimento devono essere tenuti in considerazione tali elementi:
«(a) la distanza tra il luogo ove il difensore svolge la sua attività professionale e quello dove si svolge l'interrogatorio,
(b) i collegamenti disponibili per coprire tale distanza,
(c) il tempo intercorrente tra l'avviso e l'atto, e,
(d) la diligenza del difensore nel chiedere un differimento correlato a concrete ed allegate difficoltà di presenziare personalmente all'atto ed alla impossibilità di nominare sostituti».
Nel caso di specie, l'avviso era stato notificato al difensore il giorno prima dell'atto presso il suo studio che distava 600 km dal luogo in cui si sarebbe svolto l'interrogatorio. Secondo la Corte tale circostanza non era però ostativa all'esercizio del diritto di difesa in quanto tale luogo «poteva essere raggiunto anche con l'aereo». Ad ogni modo, l'avvocato avrebbe anche potuto ottenere un differimento dell'atto allegando concrete difficoltà, invece che rimanere inerte. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.