Notifiche all'INPS alla luce del D.L. Semplificazioni

24 Settembre 2020

Alla luce del nuovo Decreto semplificazioni è possibile eseguire notifiche telematiche nei confronti dell'INPS e più in generale nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni?

Alla luce del nuovo Decreto semplificazioni è possibile eseguire notifiche telematiche nei confronti dell'Inps e più in generale nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni?

L'art. 28 del d.l. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (c.d. d.l. semplificazioni), in vigore dal 17 luglio 2020 e confermato dalla conversione avvenuta con legge dell'11 settembre 2020, n. 120 ha modificato gli artt. 16 e 16-ter del Decreto Legge 179/2012.

In particolare a seguito di tali modificazioni è possibile utilizzare per le notifiche telematiche in materia civile e amministrativa anche il cosiddetto indice IPA raggiungibile all'indirizzo https://indicepa.gov.it/.

Infatti, l'articolo 16-ter del d.l. 179/2012, così come modificato dal Decreto Semplificazioni statuisce al comma 1bis che, “in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC della PA nell'elenco di cui all'art. 16, c. 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005, per detti organi o articolazioni".

Ne consegue che l'avvocato sarà in ogni caso tenuto a verificare la presenza dell'indirizzo PEC all'interno dell'indice PP.AA. consultabile dal portale dei servizi telematici (pst.giustizia.it), tuttavia, laddove detto indirizzo non sia presente in detto elenco non sarà costretto ad optare per una notificazione cartacea.

Infatti, in caso di mancato censimento della PA nel registro PP.AA. l'indirizzo PEC potrà essere estrapolato dall'indice IPA (indice.pa.gov.it) utilizzando il primario indirizzo PEC dell'amministrazione ovvero il primo della lista in caso di pluralità di indirizzi.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.