Il soccorso istruttorio non consente la sostituzione della consorziata priva ab origine dei requisiti di partecipazione alla gara

24 Settembre 2020

La sostituzione delle consorziate ab origine prive dei requisiti di partecipazione alla gara, a seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante, viola l'art. 48, comma 7 bis d.lgs. n. 50/16 e il principio di par condicio.

Il caso. Veniva indetta una procedura di gara aperta in modalità telematica per l'istituzione di un accordo quadro per la fornitura di servizi di manutenzione di impianti di sicurezza suddivisa in sei lotti. A seguito dell'aggiudicazione, uno dei consorzi partecipanti ricorreva dinanzi al giudice amministrativo ritenendo illegittimo il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del lotto in suo favore. L'annullamento, in particolare, era fondato sull'accertamento di violazioni gravi rispetto ad obblighi di pagamento di contributi previdenziali e imposte riferite a due imprese designate per l'esecuzione di uno solo dei due lotti.

In particolare, il ricorrente, lamentava l'illegittimità del provvedimento di annullamento dell'aggiudicazione con riferimento al primo lotto, in quanto la Stazione appaltante avrebbe assimilato la compagine delle imprese esecutrici indicate dal consorzio ricorrente per entrambi i lotti, realizzando una “inspiegabile commistione degli esiti per i due lotti in esame”. Sul punto, la ricorrente specificava altresì di aver utilizzato un modello cumulativo di DGUE per entrambi i lotti, essendo stato predisposto come modello unico dalla stazione appaltante stessa sia nell'ipotesi di operatore economico concorrente per più lotti, sia nell'ipotesi di ciascuna impresa esecutrice di un singolo lotto.

L'errore in cui sarebbe incorsa la stazione appaltante, ad aviso del ricorrente, sarebbe stato quello di aver erroneamente ritenuto che l'indicazione cumulativa da parte del consorzio nel proprio DGUE di tutte le consorziate esecutrici per entrambi i lotti, potesse comportare l'estensione soggettiva della verifica dei requisiti delle esecutrici in maniera identica per entrambi i lotti. Ebbene, secondo la ricostruzione del ricorrente, la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale nel caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi stabili si sarebbe dovuta svolgere solo con riferimento alle imprese concretamente designate per l'esecuzione dell'appalto.

Secondo il ricorrente, infine, dalla lettura combinata delle istanze di ammissione nel proprio DGUE emergeva chiaramente la distinta composizione delle imprese esecutrici per i due lotti in questione e, soprattutto, si evinceva dalla documentazione stessa la volontà di partecipare alla gara in veste di imprese esecutrici, solo con riferimento al secondo lotto e non al primo per le quali non sono erano pagate le imposte. In ragione di ciò, per il ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire all'impresa di fornire le opportune delucidazioni.

La soluzione del Tar Lazio. Il Collegio, richiamando diversi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato, ha confermato il principio secondo cui «le singole imprese consorziate devono possedere individualmente i requisiti di ordine generale, affinché il consorzio non diventi uno schermo di copertura consentendo la partecipazione di consorziati privi dei necessari requisiti (così, ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 5 giugno 2018 n. 3384)». Sulla base di tali assunti, nella fattispecie, il Collegio ha rilevato che una eventuale sostituzione, a seguito dell'esercizio del soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, delle consorziate ab origine prive dei requisiti di partecipazione, si sarebbe tradotto in una violazione dell'art. 48, comma 7 bis d.lgs. n. 50/16 nonché di elementari ragioni di par condicio tra i partecipanti alla gara.

In conclusione, il giudice amministrativo richiamando un precedente della sezione, ha evidenziato che il soccorso istruttorio “ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta incompleta o irregolare sotto un profilo formale, non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (così, ex plurimis, TAR Lazio, Sez. III n. 2898; Cons. St., Sez. V, 22 ottobre 2018 n. 6005).

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