Sul perfezionamento e la tempestività del deposito telematico dell'atto processuale

Redazione scientifica
25 Settembre 2020

La Corte di Cassazione ha ribadito che il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Inoltre, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato anche quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.

Proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace che accoglieva l'opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada e lo annullava, il Tribunale dichiarava l'appello inammissibile a causa della sua ritenuta tardività.
In particolare, considerato che il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada è soggetto al rito del lavoro e che l'appellante aveva introdotto l'appello con atto di citazione, il deposito dell'atto, con conseguente iscrizione a ruolo, sarebbe dovuto avvenire entro il 22 novembre 2020, quale termine stabilito dall'art. 327 c.p.c., a nulla rilevando che entro tale termine l'atto di appello fosse stato regolarmente notificato alla controparte.

Ebbene, con ordinanza n. 19335/20, depositata il 17 settembre, la Corte di Cassazione ha ritenuto erronea la decisione del Tribunale e, in accoglimento del ricorso proposto dalla ricorrente, ha ribadito che «il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dal d.l. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 7, (conv., con modif., in l. n. 221 del 2012), inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), e modificato dal d.l. n. 90 del 2014, art. 51, comma 2, lett. a) e b), (conv., con modif., in l. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza».
Ne è conseguito che, essendosi il deposito dell'atto di citazione perfezionato il 20 novembre 2015, così come risulta dalla ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica, il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'atto tempestivo.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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