Affidamento condiviso del minore: la frequentazione dei genitori può non essere paritaria in presenza di serie ragioni
29 Settembre 2020
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19323/20, depositata il 17 settembre. Una madre, collocataria del figlio minore, chiedeva alla Corte di Appello di Genova la parziale modifica delle disposizioni adottate in sede di affidamento condiviso dal giudice di primo grado, circa i tempi e i modi di permanenza del figlio presso il genitore. La Corte territoriale accoglieva le richieste della reclamante, stabilendo che il minore trascorresse con la madre fine settimana alternati e che il padre, nelle settimane in cui non aveva il bambino con sé, potesse tenerlo due giorni infrasettimanali. Respingeva, invece, il reclamo incidentale proposto dall'uomo, volto a rivedere l'obbligo di mantenimento stabilito a suo carico dal Tribunale. Questi, dunque, proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. La donna resisteva in giudizio con controricorso. I Giudici della legittimità, fermo restando il principio della bigenitorialità - da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi - ribadiscono che, in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno svolto in passato il proprio ruolo, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire. L'affidamento condiviso, che rappresenta la scelta preferenziale in caso di disgregazione dell'unità familiare, è volto a garantire al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori. L'esistenza di una mera conflittualità tra essi non preclude il ricorso a tale forma di affidamento, ma solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre giustifica l'affidamento esclusivo ove si esprima in forme tali da porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei minori. La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza in oggetto, rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente. Fonte: dirittoegiustizia.it
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