Per proporre il ricorso in Cassazione non è necessario firmare digitalmente la procura alle liti se…

30 Settembre 2020

Il requisito posto dall'art. 83, comma 3, codice di rito della materiale congiunzione tra il foglio separato con il quale la procura sia stata rilasciata e l'atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento dei fatti, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui trattasi.

L'attestazione di conformità contenuta nella relata di notifica è sufficiente a garantire l'autenticità della procura allegata alla busta ma non firmata digitalmente.
Qualora si lamenti che la liquidazione degli onorari e dei diritti di procuratore sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata deve indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini.

Questo il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 23 settembre 2020, n. 19970.

Nel caso in esame il Tribunale aveva condannato i convenuti a versare all'attore, un legale, gli importi dovuti per l'assistenza professionale prestata nel loro interesse. La Corte d'appello, tuttavia, in parziale accoglimento delle censure formulate, aveva ridotto il quantum dovuto al professionista poiché nella pro forma era indicato anche il compenso dovuto a un commercialista soggetto terzo al rapporto. Per converso non era stata accolta l'eccezione, sempre formulata dagli appellanti, che parte dell'attività prestata dal legale era stata erogata a favore della società degli appellanti e non alle persone fisiche.

In primo luogo, il Giudice di legittimità ha preso posizione, rigettandola, sull'eccezione di carenza di specialità della procura alle liti per il giudizio di cassazione. La Corte ha rilevato che essendo la stessa stata allegata nella busta telematica con la quale è stato notificato il ricorso può considerarsi materialmente congiunta al ricorso stesso. Inoltre anche il contenuto della procura speciale è conforme ai principi processual-civilistici, posto che contiene i riferimenti specifici al ricorso.

Rigettata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa sottoscrizione, con firma elettronica, della procura firmata anche analogicamente. All'uopo la Corte ha già avuto modo di argomentare che nell'ipotesi di procura analogica, scansionata per la notifica a mezzo PEC, è sufficiente la certificazione della conformità dell'atto notificato contenuta nella relata di notifica senza che sia necessario sottoscrivere digitalmente la stessa. D'altronde l'art. 3-bis, comma 2, l. n. 53/1994 statuisce “se la copia informatica è destinata alla notifica l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.

La Corte ha argomentato che qualora l'interessato lamenti l'erronea applicazione del d.m. n. 55/14 ha due precisi obblighi a pena di inammissibilità della doglianza:
- quello di indicare le singole voci della tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il controllo in sede giudiziale senza che siano necessarie ulteriori indagini;
- quello di indicare i valori corretti da applicare.
Ne consegue che la contestazione generica del massimo del tariffario, che peraltro non è inderogabile, deve essere dichiarata inammissibile.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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