Esclusa la trasmissione telematica del ricorso di legittimità
01 Ottobre 2020
Il deposito telematico del ricorso di legittimità non è ammissibile, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto l'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, prevede tale possibilità per i soli ricorsi civili.
Con sentenza n. 27121/20, depositata il 29 settembre, la Prima Sezione Penale della Cassazione ha ribadito la non ammissibilità del deposito del ricorso di legittimità a mezzo PEC, neppure a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19, in quanto l'art. 83, comma 11, d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 27/2020, prevede tale possibilità per i soli ricorsi civili.
Nell'esaminare il ricorso proposto a mezzo PEC il 21 maggio 2020 dal difensore dell'indagato avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere a suo carico, la Corte di Cassazione evidenzia che l'art. 83, commi 14 e 15, d.l. n. 18/2020, come convertito dalla l. n. 27/2020, pur confermando che le comunicazioni e gli avvisi provenienti dalle cancellerie penali e diretti alle parti si eseguano via PEC, nulla ha previsto in questo senso per il deposito delle impugnazioni penali da parte dei soggetti legittimati, tanto meno di quelle cautelari, restando così immutata la disciplina prevista in tale settore. Fonte: Diritto e Giustizia |