Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20575/20, depositata il 29 settembre.
Il Giudice di Pace di Pisa rigettava l'opposizione avverso il decreto del Prefetto con cui l'attuale ricorrente, cittadino tunisino, era stato espulso.
Contro tale pronuncia, lo stesso propone ricorso per cassazione, censurando la parte in cui il Giudice aveva ritenuto che il ricorso introduttivo del giudizio non fosse stato sottoscritto dal procuratore e che dal mandato professionale non risultasse alcuna firma in originale del ricorrente.
In tal senso, il ricorrente sottolinea che il legislatore non ha ancora chiarito le modalità di utilizzo della firma digitale a distanza da parte del cliente, ritenendo per questo possibile il deposito nel processo di una procura alle liti con firma digitale nonché con una raccomandata postale online inviata al server delle Poste Italiane.
La Corte di Cassazione evidenzia che nel processo dinanzi al Giudice di Pace non è ammesso il deposito telematico degli atti, per via dell'art. 16-bis, comma 6, d.lgs. n. 179/2012.
A sostegno di tale tesi ricorrono anche le Sezioni Unite, le quali hanno affermato che «Nel giudizio di legittimità, il deposito del ricorso non può aver luogo mediante trasmissione per posta elettronica certificata […] atteso che l'operatività della disciplina del processo telematico resta attualmente limitata, ai sensi del d.m. 19 gennaio 2016, alle sole comunicazioni e notificazioni effettuate dalle cancellerie delle sezioni civili, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale previsto dal comma 6 del citato art. 16-bis, il quale, previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, fa decorrere il termine per l'applicabilità, agli uffici giudiziari diversi dai tribunali, della disciplina dettata dai primi quattro commi della medesima disposizione».
Nello stesso senso, i Giudici rilevano che anche il deposito degli atti presso gli uffici del Giudice di Pace non può avvenire per mezzo della PEC o tramite l'invio di una raccomandata online ai server di Poste Italiane, non essendo ancora intervenuta apposita normativa ministeriale disciplinante tali profili.
Ora, non essendo nel caso di specie ancora efficace la disciplina del processo telematico, essendo di conseguenza necessario estrarre copie analogiche degli atti digitali ed attestarne la conformità, in virtù dell'apposito potere conferito al difensore ex artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53/1994, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)