Procedura aperta con invito sul MEPA, inapplicabile il principio di rotazione

Guido Befani
05 Ottobre 2020

Può escludersi l'applicabilità del principio di rotazione anche laddove la procedura aperta sopraindicata consista nell'invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento.Il principio di rotazione, infatti, non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Nel respingere il ricorso avverso gli atti di gara, il Collegio ha avuto modo di rilevare come, in termini generali, sia possibile escludere l'applicabilità del principio di rotazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non ponga alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Per il Collegio, infatti, tale principio sarebbe evincibile anche alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206, laddove ritiene che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l'operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.

Nel caso di specie, inoltre, con riguardo all'esclusione dell'applicabilità del principio di rotazione laddove la procedura aperta sopraindicata consista nell'invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento, il Collegio ha ritenuto che, con riguardo alla contestata violazione del principio di rotazione, la procedura in argomento prevedeva l'invito di tutti gli operatori economici iscritti sul MEPA nella specifica categoria del bando di riferimento.

Pertanto, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l'estensione dell'invito a tutte le ditte operanti nel settore determina l'inapplicabilità delle specifiche limitazioni previste dall'art. 36 del Codice in ordine alla rotazione delle imprese aggiudicatarie. Il principio di rotazione, infatti, non può ritenersi applicabile laddove il nuovo affidamento avvenga, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

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