Deposito telematico delle richieste di liquidazione dei compensi per difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato: pubblicate le disposizioni

Redazione scientifica
06 Ottobre 2020

Il PST ha pubblicato il Provvedimento contenente le disposizioni per il deposito telematico delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio.

Il Portale dei Servizi Telematici ha pubblicato il Provvedimento del DGSIA che individua e regola le modalità telematiche per il deposito delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. n. 115/2002.

Il documento è stato emanato ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla l. n. 120/2020 il quale prevede che le istanze siano depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica.

Il Provvedimento, tra le altre cose, chiarisce che:

  • Il deposito con modalità telematica delle richieste avviene attraverso il servizio esposto sul Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia, salvo per le richieste di liquidazione rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile, che possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico;
  • Il servizio è accessibile dal tramite l'Area Pubblica di cui all'art. 5, c. 2, delle Specifiche Tecniche di cui provvedimento del 16 aprile 2014;
  • L'accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia; avviene previa registrazione dell'utente che prevede la compilazione dei campi obbligatori;
  • Nel compilare la richiesta è possibile allegare due file contenenti documentazione necessaria al giudice per l'esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati devono essere in formato PDF e non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno;
  • La fase di compilazione si conclude quando, all'esito della registrazione della richiesta prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

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