Ritiro del passaporto al genitore di prole minore: se è revocato l'assenso dell'altro genitore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare
06 Ottobre 2020
Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 20443/20, depositata il 28 settembre. Il ricorrente chiedeva al TAR Lombardia l'annullamento del decreto emesso dal Questore di Milano che aveva disposto il ritiro del suo passaporto e l'annotazione di non validità ai fini dell'espatrio sia sulla carta di identità che su ogni altro documento equipollente. Ciò in quanto la consorte aveva revocato l'assenso all'espatrio poiché il ricorrente, a partire da maggio 2014, non aveva più versato l'assegno per il mantenimento delle figlie minori della coppia, stabilito dal Tribunale milanese in sede di separazione. Il TAR respingeva il ricorso. Il Consiglio di Stato adito rigettava il gravame, ritenendo, in sostanza, che quelli del Questore fossero provvedimenti vincolati, essendo sopravvenuta la revoca dell'assenso dell'altro genitore, in presenza di figli minori, ritenuto che la valutazione sulla tutela dell'interesse di questi potesse costituire un limite alla libertà di espatrio dei genitori. Avverso la sentenza il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi. Resisteva in giudizio il Ministero dell'Interno. Vengono in rilievo gli artt. 3, comma 1, lett b) e 12, comma 1, l. n. 1185/1967. La prima disposizione prevede l'impossibilità di ottenere il passaporto per i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare. Tuttavia, si evidenzia come possa prescindersi da tale autorizzazione quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore. L'art. 12, poi, prevede il ritiro del passaporto al sopraggiungere di circostanze che, ai sensi della legge, ne avrebbero legittimato il diniego. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'altro genitore abbia revocato l' assenso all'espatrio, rivive l'obbligo di acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare, in mancanza della quale l'altro genitore è privato della disponibilità del passaporto nonché degli ulteriori documenti equipollenti ai fini dell'espatrio. Infatti, il ritiro del passaporto non è un provvedimento definitivo, potendo il documento essere restituito previo nulla osta del giudice tutelare, ovvero previo rinnovato assenso dell'altro genitore. La regola generale cui si ispira la l. n. 1185/1967, in tema di rilascio del passaporto al genitore di prole minore, è quella della necessaria autorizzazione del giudice tutelare, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi genitoriali verso i figli. In caso di assenso da parte dell'altro genitore, il legislatore ha derogato all'obbligo di acquisire l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, atteso che, all'evidenza, ciò significherebbe imporre una limitazione ingiustificata, perché eccessiva, all'esercizio di quello che è pur sempre un diritto di libertà costituzionalmente garantito, ossia la libertà di espatrio. Ad avviso del Consiglio di Stato, non sono condivisibili le doglianze proposte contro il decreto del Questore, in quanto le valutazioni sull'interesse dei minori, cui è subordinato il rilascio del passaporto, sono compiute dall'autorità giudiziaria ordinaria e non da quella amministrativa, alla quale spetta il solo compito di verificare che l'autorizzazione al rilascio del passaporto sia stata concessa dal Giudice Tutelare, o che - in sua sostituzione - vi sia stato l'assenso dell'altro genitore. Pertanto, le doglianze proposte avrebbero dovuto essere rivolte nei confronti del provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria sulla richiesta di autorizzazione, non invece nei confronti di quello adottato dalla Questura, che si limita a prendere atto del ritiro dell'assenso da parte del genitore. I Giudici della Suprema Corte condividono le conclusioni cui era pervenuto il Consiglio di Stato, secondo il quale l'esito sfavorevole del giudizio, per il ricorrente, sarebbe stato da addebitare all'autonoma scelta di non attivare il procedimento davanti al giudice tutelare, innanzi al quale il ricorrente avrebbe potuto neutralizzare il dissenso della consorte, in ossequio ai principi di proporzionalità e rispetto del contraddittorio.
Fonte: dirittoegiustizia.it |