Sull'obbligo dei concorrenti di aggiornare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara

Redazione Scientifica
29 Settembre 2020

La giurisprudenza, oramai da tempo e sulla scorta dell'indirizzo nomofilattico dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 20 luglio 2015, n. 8, ma già l'affermazione era...

La giurisprudenza, oramai da tempo e sulla scorta dell'indirizzo nomofilattico dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 20 luglio 2015, n. 8, ma già l'affermazione era contenuta nella precedente sentenza 7 aprile 2011, n. 4), si è condivisibilmente attestata nel senso di ritenere che, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali di partecipazione debbono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. La perdita dei requisiti, ancorché temporanea, impone l'esclusione del concorrente dalla gara (da ultimo, e con riferimento a procedure sottoposte al d.lgs. n. 50/2016, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2443; id., 17 marzo 2020, n. 1918; id., 19 febbraio 2019, n. 1141).

Il principio della continuità nel possesso dei requisiti ha, come corollario, che l'amministrazione procedente è sempre legittimata, ed anzi tenuta, a controllare la permanenza dei requisiti medesimi in capo alle imprese concorrenti. Queste, specularmente, sono onerate di comunicare le eventuali variazioni della propria situazione proprio per consentire all'amministrazione di effettuare le doverose verifiche circa l'affidabilità e serietà degli operatori economici in gara (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 2231; id., 19 dicembre 2012, n. 6539).

Si deve ritenere che – a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa e in ossequio ai generali principi di buona fede e leale collaborazione – l'onere dei concorrenti di aggiornare le proprie dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara sorga al momento stesso della sopravvenienza di circostanze potenzialmente incidenti sul possesso dei requisiti di partecipazione e, come tali, oggetto di obbligatoria comunicazione alla stazione appaltante. Sul punto, basti osservare che il ritardo nell'apprendere dell'esistenza di una causa sopravvenuta di esclusione può comportare che, nelle more, la stazione appaltante abbia fatto luogo all'aggiudicazione proprio in favore del concorrente colpito dalla sopravvenienza, ovvero alla stipula del contratto, e si trovi perciò costretta a rivalutare la posizione dell'appaltatore, con le ovvie ricadute in termini di complessiva durata ed efficienza della procedura di scelta del contraente.

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