Sulla rilevanza delle indagini penali

Redazione Scientifica
29 Settembre 2020

La pendenza di indagini penali costituisce un potenziale elemento di rottura del rapporto fiduciario tra operatore economico e amministrazione aggiudicatrice...

La pendenza di indagini penali costituisce un potenziale elemento di rottura del rapporto fiduciario tra operatore economico e amministrazione aggiudicatrice e come tale esso forma oggetto di un corrispondente obbligo dichiarativo ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016.

L'elencazione contenuta nella predetta norma ha, peraltro, natura solo esemplificativa, di modo che il compimento di gravi illeciti professionali può essere in realtà desunto da qualsiasi vicenda pregressa nella quale il concorrente sia stato coinvolto, secondo l'apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, sempre che si tratti di casi evidentemente incidenti sulla moralità e affidabilità dell'operatore economico rispetto ai quali sia configurabile un obbligo dichiarativo (per tutte, cfr. Cons. Stato, A.P., 28 agosto 2020, n. 16, e i precedenti ivi citati).

In questa ottica, anche la conoscenza di circostanze e condotte risultanti da indagini penali ben può giustificare l'esclusione del concorrente senza che occorra attendere l'esito del procedimento penale, posto che alla stazione appaltante non è richiesto di dimostrare la responsabilità penale del concorrente, ma, più semplicemente, l'esistenza di elementi sintomatici idonei a metterne in dubbio la moralità professionale (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3604; id., sez. V, 20 marzo 2019, n. 1845; id., sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022).

Resta fermo che l'omessa dichiarazione di circostanze potenzialmente rivelatrici di gravi illeciti professionali non comporta un automatismo espulsivo, ma richiede sempre e comunque di essere valutata in concreto da parte della stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi già previste dalla lettera c) e oggi distribuite fra le lettere c-bis), c-ter) e c-quater) dell'art. 80 co. 5 d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 16/2020, cit.).

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