Sull'ammissibilità della proroga nei contratti pubblici

Redazione Scientifica
29 Settembre 2020

La proroga e la rinegoziazione di un contratto devono ritenersi eccezioni al principio generale secondo cui un appalto pubblico può essere affidato solo a seguito...

La proroga e la rinegoziazione di un contratto devono ritenersi eccezioni al principio generale secondo cui un appalto pubblico può essere affidato solo a seguito di una procedura comparativa svolta secondo i principi dell'evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2272; Tar Piemonte, Torino, Sez. I, 3 aprile 2015, n. 573; Tar Puglia, Lecce, Sez. II 3 gennaio 2013 n. 8).

L'art. 6 dell'allegato II al d.lgs. n. 115/2008 (“Attuazione della direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”) ammette la proroga solo a fronte della individuazione di nuove prestazioni che assicurino il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico perseguiti dalla normativa e dunque sull'Amministrazione grava un onere particolarmente intenso di motivazione (cfr. T.A.R. Veneto, sez. II, 26 gennaio 2017, n. 94 cit.).

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