Sulla generica definizione di criteri di aggiudicazione che in parte valorizzano requisiti soggettivi

Diego Campugiani
07 Ottobre 2020

L'amministrazione può legittimamente prevedere criteri di aggiudicazione che valorizzino i requisiti soggetti conferenti con l'oggetto dell'appalto senza articolare l'attribuzione dei punteggi mediante analitici sub- criteri che possano guidare l'elaborazione dell'offerta.

Il TAR ha respinto il ricorso con il quale l'impresa contestava la procedura di gara per la quale era stata prevista una commistione tra requisiti di partecipazione e criteri discrezionali di valutazione dell'offerta tecnica in violazione dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/16, poiché il principio della netta separazione tra criteri soggettivi di pre-qualificazione e criteri di aggiudicazione della gara è stata interpretato dalla giurisprudenza “cum grano salis”, distinguendo a seconda del requisito soggettivo valutato. Secondo tale orientamento, infatti, le stazioni appaltanti, nei casi in cui ravvisino l'opportunità che determinate caratteristiche soggettive del concorrente, in quanto direttamente riguardanti l'oggetto del contratto, siano valutate anche per la selezione dell'offerta, possono prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo, concernenti, in particolare, la specifica attitudine del concorrente, anche sulla base di analoghe esperienze pregresse, a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara. In particolare, tale dequotazione del principio in parola è da ritenere ammessa: “a) se aspetti dell'attività della impresa possano effettivamente “illuminare” la qualità della offerta e b) a condizione che lo specifico punteggio assegnato, ai fini dell'aggiudicazione, per attività analoghe a quella oggetto dell'appalto, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo”. Nel caso di specie sussistevano entrambi i requisiti richiamati, soprattutto alla luce della scarsa incidenza del punteggio suddetto sulla determinazione del punteggio complessivo (¼ sul totale). Inoltre la circostanza che l'Amministrazione non avesse stabilito dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica in modo puntuale mediante sub-criteri, secondo il Collegio non costituiva vizio invalidante la gara, perché quanto previsto in proposito dalla documentazione di gara doveva essere ritenuto comunque idoneo ad illustrare l'iter logico a cui si sarebbe conformata la commissione di gara nell'attribuzione dei punteggi. A tale proposito è stato citato l'orientamento per il quale “nelle gare pubbliche, i criteri di valutazione possono anche risultare da una lettura integrata degli atti di gara, possono essere correlati, al fine di una loro più puntuale individuazione, alla minuziosa descrizione delle prestazioni oggetto del servizio e delle relative specifiche tecniche e dei criteri di valutazione e possono infine anche contenere previsioni di massima, pur idonee a introdurre specifici limiti alla sfera di discrezionalità valutativa della commissione, essendo necessario ma anche sufficiente al giudizio di merito della commissione la presenza di un margine di discrezionalità; pertanto, non è viziata la gara che non predetermini i criteri motivazionali, posto che detti criteri non sono in alcun modo previsti dalla legge, la quale solamente stabilisce l'inderogabile necessità degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi — e solo in via eventuale dei sub-criteri e sub-punteggi — che devono essere adeguati e sufficienti” (cfr. TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 7 marzo 2018, n.71).

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