È ancora possibile domandare che l'udienza sia discussa con modalità telematica?

08 Ottobre 2020

È ancora possibile chiedere al collegio di discutere l'udienza da remoto?

È ancora possibile chiedere al collegio di discutere l'udienza da remoto?

Come noto, nella normativa emergenziale vòlta al contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (da ultimo con il decreto-legge n. 28/2020), il legislatore aveva previsto la possibilità di discutere le udienze con modalità telematiche tramite la piattaforma Teams a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio (art. 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70).
In particolare, poi, era concessa alle parti la facoltà di:
i) richiedere la discussione da remoto della causa;
ii) depositare brevi note;
iii) mandare la causa in decisione allo stato degli atti (ipotesi alternative tra loro).

Ebbene, essendo venuto meno il regime speciale, a decorrere dal primo agosto le udienze si svolgono in presenza. Del resto, tale regime non poteva che considerarsi speciale e derogatorio del principio di oralità che connota l'udienza nel processo amministrativo. E dunque, pur essendo ancora concesso alle parti la possibilità di chiedere il passaggio in decisione della causa e il deposito delle brevi note (al fine di evitare che nei tribunali si possano creare assembramenti evitabili), non è più possibile richiedere la discussione da remoto.
A sgomberare il campo da qualsivoglia equivoco, poi, pare sufficiente richiamare il protocollo d'intesta siglato dal Consiglio di Stato con tutti gli operatori della giustizia amministrativa in cui, espressamente, si osserva come “In considerazione della imminente cessazione dello speciale regime processuale di cui agli artt. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 4 del d.l. n. 28/2020 e del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e del pubblico nelle aule di udienza sorge la necessità di stabilire alcune regole di svolgimento delle stesse udienze che siano compatibili con l'osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla perdurante emergenza epidemica da Covid-19”.
Non sembrano dunque sussistere particolari dubbi: le udienze non possono più essere discusse da remoto e, derogare a tale scelta, vorrebbe dire trasgredire al principio di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale sancito all'articolo 1 del codice del processo amministrativo.

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