Adozione in casi particolari e obblighi di mantenimento del minore
09 Ottobre 2020
Il principio di cui alla massima è stato affermato da una recente interessante pronuncia del Tribunale di Torino, che ha respinto la richiesta di contributo al mantenimento di una minore, avanzata dalla madre adottiva ex art. 44 lett. d) della l. 184/1983 nei confronti di quella biologica, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale e sottoposta ad ads. Il Tribunale, pur dando atto che l'obbligo di mantenere i figli permane a carico anche del genitore decaduto dalla responsabilità, intende dare continuità ad un orientamento giurisprudenziale, espresso da una non più recente decisione del Supremo Collegio, resa in una fattispecie di adozione in casi particolari di cui alla lett. b) del cit. art. 44 (adozione del minore da parte del nuovo marito della madre). In quell'occasione era stata affermata l'esenzione del padre biologico dall'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia previsto in sede divorzile. Aveva in allora avuto modo di affermare Cass. 30 gennaio 1998, n. 978 che “con la pronuncia di adozione, la titolarità e l'esercizio della potestà, unitamente agli obblighi di cui all'art. 147, spettano in via primaria al genitore adottivo, congiuntamente col coniuge (e genitore di origine); mentre, nell'interesse del minore, l'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 c.c., stabilito dall'art. 6, comma 1, l. n. 898/1970, potrebbe rivivere nella ipotesi di cessazione dell'esercizio della potestà da parte dell'adottante. Dal coordinamento sistematico delle disposizioni richiamate, emerge, inoltre, che, anche indipendentemente da tale specifica ipotesi, in correlazione alla eventuale insufficienza di mezzi dell'adottante e del coniuge, potrebbe essere ristabilito, nell'interesse del minore, il dovere di mantenimento del genitore biologico verso il figlio”. Si tratta, dunque, di una causa di elisione dell'obbligo di mantenimento dei figlio, derivante ex lege. Muovendo da tale premessa, il Tribunale torinese, se pur nella diversa fattispecie della lett. d) dell'art. 44 l. adoz. (per il caso di impossibilità di affidamento preadottivo del minore) respinge la domanda dell'attrice, che non era stata privata della responsabilità genitoriale, né aveva dimostrato di non disporre di mezzi per il mantenimento della minore, pur a fronte delle dedotte ampie disponibilità patrimoniali della madre biologica di costei. |