Inammissibile l’impugnazione cautelare proposta a mezzo PEC

Redazione scientifica
12 Ottobre 2020

La Corte di Cassazione ha chiarito che l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della posta elettronica certificata è inammissibile.

Decidendo sul ricorso proposto dall'indagato a mezzo PEC contro l'ordinanza resa in sede di riesame, la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile per violazione delle modalità di presentazione.

In particolare, sentenza n. 28088/20, la Suprema Corte ribadisce che l'impugnazione cautelare proposta dall'indagato mediante l'uso della posta elettronica certificata è inammissibile, «in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell'impugnazione, disciplinate dall'art. 583 c.p.p. – espressamente richiamato dall'art. 309, comma 4, che, a sua volta, è richiamato dall'art. 310, comma 2, c.p.p. – sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell'atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l'autenticità della provenienza e la ricezione dell'atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC».
Inoltre, aggiunge la Corte, il successivo deposito del ricorso presso la cancelleria di un diverso Tribunale non sana l'inammissibilità del ricorso, in quanto esso risulta comunque intervenuto tardivamente rispetto al termine di 10 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e viola l'art. 311, comma 1, c.p.p..

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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